Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1744 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, il ricorrente assolve l’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto, ossia l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.. Incombe invece sull’amministrazione intimata l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, secondo la regola dell’art. 2697 c.c.. La mera costituzione in giudizio, senza alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, non vale a dimostrare l’intervenuta esecuzione. Sussiste pertanto l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, per sorte capitale, interessi e oneri accessori, con esclusione delle sole spese di precetto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 87/2023 del 13.01.2023, l’accertamento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.000,00 oltre accessori, compensando le spese.
Notificata la sentenza per fini esecutivi e attestatone il passaggio in giudicato, il ricorrente constatava il perdurante inadempimento dell’amministrazione oltre il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si costituiva con atto formale, senza allegare giustificazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla verifica dei presupposti processuali: rituale proposizione, passaggio in giudicato del titolo, notificazione dello stesso e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Su tali basi il ricorso è stato dichiarato ammissibile.
Il nucleo argomentativo attiene alla distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Avendo il ricorrente dimostrato il fatto costitutivo — la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a. — spettava all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti o l’avvenuta esecuzione.
L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne consegue la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato.
Il Collegio ha precisato l’ampiezza dell’obbligo: esso riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati secondo la decisione da eseguire e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e, per l’ipotesi di inutile decorso, ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva in un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese, liquidate in euro 250,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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