Certificazione energetica riferita a modello diverso da quello offerto: esclusione e subentro (TAR Toscana n. 1397 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento in cui la lex specialis prescrive a pena di esclusione l’allegazione di una certificazione di efficienza energetica riferita al prodotto offerto, l’offerente che produca un’attestazione rilasciata per un modello diverso non integra il requisito documentale richiesto. La successiva dichiarazione del produttore, secondo cui il bene sottoposto a test costituirebbe un prototipo pre-produzione poi industrializzato nel modello offerto, è inammissibile, perché non corrisponde a quanto certificato dal laboratorio accreditato. L’attestazione riferita a un modello del catalogo produce effetti certificativi solo per quel prodotto. L’eventuale difformità tra etichetta e macchina effettivamente testata introduce un elemento sviante che ne mina la validità. Il soccorso istruttorio può avere ad oggetto documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo, ma non può modificare il contenuto tecnico o economico dell’offerta.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa alla gara indetta dall’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale per la fornitura di PC fissi e portatili, classificandosi terza nel lotto n. 1. La lex specialis attribuisce rilievo centrale all’efficienza energetica delle apparecchiature, da comprovare con apposito certificato ETEC rilasciato da laboratorio accreditato, da allegare a pena di esclusione.
La ricorrente segnala con istanza di autotutela che le prime due offerte non rispettano le prescrizioni. La stazione appaltante annulla l’aggiudicazione alla prima classificata, ma chiede chiarimenti alla seconda, la quale produce una dichiarazione del produttore sulla natura di prototipo del bene testato. Acquisito il chiarimento, l’ente aggiudica il lotto a tale società. La ricorrente impugna l’aggiudicazione, il verbale di seggio e i verbali di ammissione, chiedendo l’annullamento e il risarcimento in forma specifica mediante subentro. La controinteressata propone ricorso incidentale sulla posizione della ricorrente in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondate e assorbenti le censure sull’ammissione della seconda classificata. Sono pacifici tre fatti: l’offerta riguardava un determinato modello di PC; la certificazione allegata era stata rilasciata a seguito di test su un modello differente; si tratta di due prodotti distinti, dotati di proprie caratteristiche tecniche secondo la documentazione del produttore.
La giustificazione del produttore, secondo cui il bene testato sarebbe un prototipo poi industrializzato, è inammissibile. L’attestazione allegata in gara si riferisce a uno specifico modello del catalogo e produce effetti certificativi solo per quel prodotto, che non corrisponde a quello offerto. Il fatto che la macchina portata in laboratorio, pur recando quella etichetta, fosse altro dal modello costituisce un elemento sviante che mina la validità dell’attestazione.
Non convince la tesi delle parti resistenti secondo cui la certificazione andrebbe riferita a una configurazione e non a un modello. Una configurazione, quando esiste, è individuata nel catalogo del produttore da un codice, numero, suffisso o sigla: nel caso concreto la certificazione non contiene alcun riferimento a una configurazione specifica. Né vale sostenere che la configurazione sarebbe stata creata ad hoc, perché la circostanza non è stata dichiarata in sede di verifica ETEC. Anche a volerla ritenere vera, ne deriverebbe una grave ambiguità sull’oggetto dell’attestazione, che l’art. 16 del disciplinare pone a fondamento della offerta tecnica.
Sul ricorso incidentale, il Collegio rileva che la certificazione TCO della ricorrente era scaduta prima della presentazione dell’offerta, ma che in giudizio è stata prodotta una certificazione in corso di validità a quella data. Il soccorso istruttorio può riguardare ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo, restando preclusa solo la modificazione tecnica o economica dell’offerta, come chiarito da Cons. Stato sez. V n. 1881 del 2020 e da Cons. Stato sez. III n. 1707 del 2025. La scadenza sopravvenuta in corso di gara non inficia l’offerta, e la sussistenza di una certificazione valida esclude qualsiasi prospettazione falsa o fuorviante.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono quindi accolti, con annullamento dell’aggiudicazione e subentro della ricorrente; il ricorso incidentale è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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