Subappalto necessario e soccorso istruttorio: dichiarazioni non fungibili (TAR Toscana n. 1764 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di subappalto necessario, o qualificante, non costituisce una mera esternazione di volontà dell’operatore economico, ma una modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione. Essa è infungibile rispetto alla dichiarazione di subappalto facoltativo, cosicché non tollera formule generiche o predisposte ad altri fini. L’omessa assunzione dello specifico obbligo di subappaltare la categoria scorporabile non è supplita dalla dichiarazione, contenuta nel DGUE, di voler subappaltare una quota di lavorazioni generiche, quand’anche capiente. In presenza di tale carenza, la stazione appaltante non è tenuta al soccorso istruttorio, che non può essere impiegato per integrare un requisito di qualificazione mancante, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava in veste di impresa singola alla procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di un complesso sportivo polivalente. Il valore complessivo dell’appalto ammontava a 2.893.759,28 euro, dei quali 2.152.462,15 riferiti alla categoria prevalente OS18-A e 741.297,13 alla categoria scorporabile OG1, a qualificazione obbligatoria.

La società era titolare di attestazione SOA per la sola categoria prevalente. Non qualificata per la OG1 né ricorsa all’avvalimento, essa era gravata dell’obbligo di subappalto necessario e del correlativo onere dichiarativo nel modello A.1. Il Comune la escludeva, rilevando che nel modulo A.1 la dichiarazione relativa al subappalto qualificante era stata barrata. La ricorrente impugnava l’esclusione, deducendo di aver dichiarato nel DGUE la volontà di subappaltare il 49% dell’importo contrattuale e invocando il soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente i cinque motivi, tutti incentrati sul preteso contrasto tra la dichiarazione del DGUE e la barratura del modello A.1. Il punto di partenza è il paragrafo 6.3 del disciplinare, che, per l’operatore sprovvisto della qualificazione nella categoria scorporabile, impone il subappalto necessario e la relativa dichiarazione specifica nel modello A.1, ovvero un’ulteriore dichiarazione allegata alla documentazione amministrativa.

La ricorrente, barrando quella dichiarazione, ha manifestato una volontà contraria al subappalto necessario. La dichiarazione del DGUE, priva di riferimenti alla categoria OG1 e all’assunzione dello specifico obbligo, non soddisfa il requisito né sul piano formale né su quello sostanziale. Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui nel subappalto necessario rileva una modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, infungibile rispetto alla dichiarazione di subappalto facoltativo (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2023, n. 3180).

Da questa diversità di presupposti e funzioni discende l’insussistenza del prospettato contrasto interno. Accertata l’assenza della dichiarazione di obbligarsi a subappaltare la OG1, quella contenuta nel DGUE non può che riferirsi al subappalto facoltativo, come confermano la mancata assunzione del relativo obbligo, non prescritta dal paragrafo 8 del disciplinare, e la genericità delle attività indicate. Irrilevante è la capienza della quota del 49% rispetto all’importo delle opere OG1.

Il Collegio esclude quindi che il Comune fosse tenuto al soccorso istruttorio: esso non avrebbe chiarito il significato delle dichiarazioni, ma integrato il requisito di partecipazione mancante, esito non consentito. L’esclusione costituisce l’esito necessitato della mancanza insanabile di un requisito di qualificazione. Nessuna illegittimità presenta la lex specialis, che distingue il subappalto facoltativo da quello necessario ed esige dichiarazioni non fungibili. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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