Osservazioni alla variante del PGT e discrezionalità del potere pianificatorio (TAR Lombardia n. 1239 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. La destinazione impressa alle singole aree non richiede apposita motivazione oltre quella desumibile dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione del piano. Le osservazioni presentate dai privati in sede di adozione e approvazione dello strumento urbanistico o delle sue varianti generali hanno carattere meramente collaborativo, sicché il loro rigetto non esige specifica motivazione, essendo sufficiente che emerga il contrasto dell’interesse del privato con gli interessi pubblici posti a base della variante. Il privato non vanta alcuna aspettativa legittima all’immutabilità delle previsioni urbanistiche, fuori dai tassativi casi di affidamento qualificato. L’omesso esame di una osservazione costituisce vizio procedurale che non incide sulla legittimità del provvedimento ove non evidenzi alcun contrasto con gli interessi pubblici posti a fondamento della variante.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni e immobili nel Comune di Zandobbio, impugna la deliberazione consiliare con cui è stata approvata la variante generale al Piano di Governo del Territorio, adottata in adeguamento al PTCP della Provincia di Bergamo e alla normativa regionale in materia di riduzione del consumo di suolo. La variante riconfermava in larga parte la disciplina del PGT del 2013, con un nuovo Documento di Piano e la revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

Entro il termine fissato dall’avviso di deposito, il ricorrente presenta quattro osservazioni relative a terreni di sua proprietà, chiedendo lo stralcio di alcune aree dall’ambito di trasformazione, la classificazione come edificabili a intervento diretto, la possibilità di delimitare il fondo e la modifica del perimetro del PLIS. Il Consiglio comunale accoglie una sola osservazione e disattende le altre, omettendo di esaminarne una. Da qui il ricorso per eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dai consolidati principi in tema di potere pianificatorio. Le scelte di piano godono di ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale resta estrinseco, limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi, restando estranea la valutazione della condivisibilità delle scelte. Il Collegio richiama Cons. Stato Sez. II n. 7787 del 2024, Cons. Stato Sez. IV n. 7187 del 2024 e Cons. Stato Sez. IV n. 7723 del 2023, oltre all’Adunanza Plenaria n. 24 del 1999.

Da tali arresti discende il principio della polverizzazione della motivazione: anche la destinazione delle singole aree non necessita di apposita motivazione, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali seguiti nella redazione del piano. La reformatio in peius della disciplina urbanistica è interdetta solo in presenza di determinazioni vincolanti o di un affidamento qualificato, configurabile nei tassativi casi indicati dalla giurisprudenza. Il Tribunale sottolinea che l’aspettativa del privato a evitare il peggioramento della destinazione è cedevole tanto quanto quella, speculare e parimenti debole, a una utilizzazione più proficua dell’immobile.

Su questa base il Collegio qualifica le osservazioni come espressione di un interesse meramente collaborativo. Il loro rigetto non richiede specifica motivazione: è sufficiente che emerga il contrasto tra l’interesse del privato e gli interessi pubblici sottesi alla variante.

Applicando tali coordinate, il Tribunale esclude profili di manifesta irragionevolezza o carenze motivazionali. Quanto alla prima osservazione, la motivazione del diniego è ragionevole: l’ambito, per dimensioni e posizione esterna al tessuto consolidato, non è riducibile a lotto di completamento, è privo delle principali opere di urbanizzazione e richiede un piano attuativo. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato Sez. IV n. 3809 del 2025. La dedotta disparità di trattamento resta indimostrata per difetto di identità di situazioni.

Quanto alla seconda osservazione, la delibera ha controdedotto specificamente: le recinzioni sono normate dall’art. 37 delle NTA del Piano delle regole, e la Rete Ecologica Provinciale individua un varco che il PGT recepisce senza margini di deroga; quanto al PLIS, il perimetro non ha subito modifiche rispetto al PGT vigente. Infine, sull’osservazione non esaminata, il Tribunale ritiene che, per l’analogia con la prima e per l’ubicazione dei terreni, essa possa considerarsi implicitamente rigettata; in ogni caso il vizio procedurale non incide sulla legittimità del provvedimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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