Preavviso di rigetto e accesso negato: illegittimo il diniego del porto d’armi (TAR Calabria n. 1766 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 deve enunciare, anche in forma sintetica, i motivi ostativi sui quali l’Amministrazione intende fondare il diniego. La funzione garantista, collaborativa e deflattiva dell’istituto resta svuotata quando il preavviso non esplicita alcun profilo ostativo e l’interessato non può accedere agli atti. In tal caso il diniego che gli contesti l’omessa presentazione di memorie è viziato per contraddittorietà insanabile, perché pretende un apporto partecipativo che l’Amministrazione stessa ha reso impossibile. L’illegittimità, di natura procedurale, non consuma il potere: l’Amministrazione deve rideterminarsi, potendo soddisfare le esigenze di riservatezza con oscuramenti selettivi o comunicazione del contenuto essenziale degli elementi ostativi.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva alla Questura di Crotone il rilascio della licenza di porto d’arma lunga per difesa personale. Con nota del 22 dicembre 2020 l’Amministrazione avviava il procedimento finalizzato all’eventuale diniego, rappresentando in termini generici la sussistenza di “alcuni motivi ostativi”. Nella stessa data il ricorrente chiedeva copia integrale degli atti; l’istanza veniva accolta solo “nei limiti stabiliti dalla normativa in materia”, richiamando l’art. 3 d.m. n. 415/1994 e l’esclusione dall’accesso degli atti afferenti all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Con provvedimento del 1° aprile 2023 la Questura rigettava definitivamente l’istanza. L’unica ragione espressa era che il ricorrente non aveva esercitato l’accesso né presentato memorie, “dimostrando disinteresse per la procedura”. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo violazione degli artt. 2, 3, 10 e 10-bis legge n. 241/1990 e degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., oltre a difetto di motivazione e istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la prima doglianza e ritiene illegittimo il decreto per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale: nel preavviso di rigetto non era stata formulata, neppure in forma sintetica, alcuna enunciazione dei motivi ostativi. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1144 del 2020, il TAR ricorda che le garanzie procedimentali hanno carattere sostanziale e non possono risolversi in aggravi inutili.
Il percorso argomentativo valorizza la polifunzionalità dell’istituto. Il preavviso attua il giusto procedimento, corollario dell’imparzialità e del buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (funzione garantista); introduce un momento di leale collaborazione (funzione partecipativa); persegue un effetto deflattivo del contenzioso. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 7158 del 2023, che ha descritto il preavviso come una “seconda chance” per il privato, collocata in uno stadio avanzato del processo decisionale.
Nel caso concreto la mancanza di enunciazione dei motivi ostativi, aggravata dall’impossibilità di accedere agli atti, ha reso del tutto vano il contraddittorio. Ne deriva una contraddittorietà insanabile: l’Amministrazione contesta l’omessa presentazione di memorie, ma il ricorrente non poteva articolare osservazioni utili su elementi non esplicitati né ostensibili.
Il Collegio rileva che solo con la produzione difensiva in giudizio la resistente ha disvelato vicende penali, condominiali e familiari, mai emerse nel preavviso, nel decreto di diniego o nel provvedimento sull’accesso. Le esigenze di riservatezza potevano essere soddisfatte con omissis, oscuramenti selettivi o comunicazione del contenuto essenziale. Il potere esercitato, inoltre, ha natura ampiamente discrezionale, fondato su valutazioni prognostiche, non essendo emersa alcuna condanna ai sensi dell’art. 43 T.U.L.P.S. che rendesse l’esito vincolato.
Il ricorso è quindi accolto e il decreto annullato. Trattandosi di illegittimità di natura procedurale, resta salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza. Le spese sono compensate per ragioni di equità sostanziale.
Nota della Redazione
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