Diniego di reiscrizione all’Albo gestori ambientali e perdurante informativa antimafia (TAR Calabria n. 1759 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione e di reiscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali costituisce atto dovuto quando risulti accertata a carico dell’impresa un’informativa antimafia non revocata, a nulla rilevando l’eventuale impugnazione della misura interdittiva non sospesa e dunque pienamente efficace. La sopravvenuta sentenza penale assolutoria nei confronti di un soggetto estraneo alla compagine aziendale non è di per sé idonea a far sorgere in capo alla Sezione dell’Albo il potere di reiscrizione, occorrendo un aggiornamento in senso positivo della posizione antimafia disposto dalla competente Prefettura con apposito provvedimento formale. La pendenza del procedimento prefettizio di aggiornamento giustifica pertanto il diniego, non sussistendo allo stato i presupposti per la reiscrizione. L’assenza di informative interdittive non integra un requisito autonomo di iscrizione ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 120/2014, ma opera sul piano delle cause di cancellazione e della loro permanenza.

Il Fatto

La società ricorrente era iscritta all’Albo gestori ambientali presso la Sezione della Calabria. A seguito di un’informativa antimafia emessa dalla Prefettura, la Sezione disponeva la cancellazione dall’Albo per carenza del requisito previsto dall’art. 10, comma 2, lettera f, D.M. n. 120/2014. Il provvedimento interdittivo era adottato in relazione a un procedimento penale riguardante un soggetto estraneo alla compagine aziendale.

Intervenuta sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, divenuta esecutiva, la società presentava domanda telematica di reiscrizione in categoria 2-bis e sollecitava ripetutamente la Prefettura per l’aggiornamento dell’elenco dei fornitori. L’Albo rigettava la domanda adducendo la mancanza di elementi di novità e la permanenza della carenza del requisito oggettivo. Il rigetto in sede gerarchica veniva impugnato davanti al TAR, con domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere positivamente. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del diniego come atto dovuto. Richiamando il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, 19.12.2018, n. 7151, il TAR rileva che, una volta verificata l’esistenza in capo all’impresa di un’informativa antimafia, il diniego di iscrizione all’Albo costituisce conseguenza vincolata, a fronte di interdittive non sospese e dunque pienamente efficaci.

Su questa base il Tribunale esamina la sopravvenienza dedotta dalla ricorrente, ossia la sentenza assolutoria del coniuge della legale rappresentante. La conclusione è che tale provvedimento non è di per sé idoneo a far venire ad esistenza il potere di reiscrizione. Manca, infatti, un aggiornamento in senso positivo della situazione antimafia dell’impresa, tale da far venir meno gli effetti dell’interdittiva anche rispetto all’iscrizione all’Albo. L’aggiornamento deve essere perfezionato dalla competente Prefettura, previa opportuna valutazione e con apposito provvedimento formale.

La pendenza del procedimento istruttorio prefettizio sull’istanza di aggiornamento viene quindi ritenuta circostanza idonea a giustificare l’operato della Sezione dell’Albo. Quest’ultima, allo stato, non poteva che prendere atto della permanenza della condizione ostativa, risultando necessaria la conclusione positiva del procedimento pendente. La natura di atto dovuto del diniego si riflette, secondo il Collegio, sull’impossibilità di reiscrizione finché perduri quella condizione.

Il TAR affronta poi la tesi dell’ininfluenza dell’informativa antimafia rispetto all’iscrizione all’Albo. La censura non è accolta: il richiamo all’art. 67, d.lgs. n. 159/2011 e la distinzione tra requisiti di iscrizione e cause di cancellazione non valgono a superare il carattere vincolato del diniego, che opera sul piano della conservazione dell’iscrizione.

Quanto alle altre doglianze, il Collegio le ritiene irrilevanti. La dedotta disparità di trattamento rispetto ad altre imprese in analoga fase di aggiornamento è affermazione generica e non provata. L’adozione di un piano di controllo aziendale ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 può essere valutata dalla Prefettura in sede di aggiornamento, ma resta estranea al giudizio sulla reiscrizione all’Albo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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