Condono edilizio e parere paesaggistico postumo, irrilevante la buona fede del richiedente (TAR Marche n. 176 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il parere che l’autorità preposta alla tutela del vincolo rilascia ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985 ha ad oggetto opere già realizzate e impone una valutazione oggettiva e concreta del rapporto tra l’opera abusiva e il bene tutelato, comprensiva degli effetti già prodottisi. Non è condivisibile la tesi secondo cui, essendo l’opera già inserita nel contesto, essa andrebbe considerata parte del paesaggio e quindi necessariamente compatibile. Le ragioni soggettive della realizzazione e l’eventuale accettazione tacita da parte di chi ha edificato successivamente sono irrilevanti: le opere restano abusive fino al rilascio del condono. Il giudizio di compatibilità paesaggistica ben può differenziare, con valutazione non illogica, manufatti diversi per dimensioni, posizione e impatto.
Il Fatto
Un’associazione sportiva, titolare di una concessione demaniale su un tratto di litorale, aveva realizzato tra il 1975 e il 1982 una serie di manufatti destinati alle proprie attività istituzionali. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 47/1985 presentava due domande di condono. La Provincia, recependo il parere della Soprintendenza, esprimeva parere favorevole con prescrizioni per alcune opere e parere negativo per altre quattro.
L’associazione impugnava la determinazione provinciale e i pareri presupposti, deducendo difetto di motivazione in ordine alle osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990, illogicità e travisamento dei presupposti, sviamento di potere, oltre alla condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Sul motivo di sviamento, rileva che in materia di condono non assumono alcun peso le ragioni per cui le opere sono state realizzate: le motivazioni soggettive, pur apprezzabili, restano estranee al giudizio, così come la nota con cui il Sindaco aveva caldeggiato l’accoglimento integrale delle istanze.
Quanto alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il Collegio esclude sia il vizio formale sia quello sostanziale. Le osservazioni risultano esaminate da entrambe le amministrazioni e confutate con argomentazioni tecniche non irragionevoli. Non ricorrono mere formule di stile, come conferma il fatto che la ricorrente ha compreso e censurato puntualmente le motivazioni. Richiama il consolidato orientamento secondo cui la norma, nella versione vigente all’epoca, non impone all’amministrazione di confutare dettagliatamente ogni osservazione difensiva (ex plurimis, Cons. Stato n. 2026/2019).
Sul merito, il Tribunale ritiene non illogica la distinzione tra opere condonabili e non condonabili. La Soprintendenza e la Provincia hanno valutato l’impatto di ciascun manufatto sia singolarmente sia in rapporto ai fabbricati vicini, considerando dimensioni, posizionamento reciproco, disomogeneità di altezze e coperture. Per le opere più piccole e addossate all’edificio storico ha inciso l’assenza di impatto autonomo; per il deposio isolato le dimensioni modeste.
Il passaggio centrale riguarda la pretesa diversità ontologica tra parere di condono e autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio conviene che nel primo caso il giudizio investe opere esistenti, nel secondo opere da realizzare. Non condivide però la conseguenza che l’opera abusiva sia già parte del paesaggio. L’argomento dell’inserimento consolidato implica una sorta di rassegnazione verso l’abuso e non è condivisibile nella sua assolutezza. La valutazione postuma, anzi, consente un apprezzamento oggettivo e concreto del rapporto con il bene tutelato. In senso analogo richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla V.I.A. postuma (sentenze del 26 luglio 2017, cause riunite C-196/16 e C-197/16, e del 28 febbraio 2017, causa C-117/17), che impone di considerare anche l’impatto medio tempore prodottosi, tanto in bonam quanto in malam partem.
Quanto al manufatto per cui nulla era stato detto, l’omissione non invalida gli atti: al più consentiva di non attenersi al parere o di richiederne uno integrativo. Le prescrizioni relative a opere estranee alla domanda sono tamquam non esset. Il ricorso è respinto e le spese compensate anche in ragione della durata del processo.
Nota della Redazione
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