Disapplicazione aumento canone proroga bingo per contrasto col diritto UE (TAR Lazio n. 7135 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È incompatibile con il diritto dell’Unione Europea l’art. 1, comma 1047, della l. n. 205/2017, nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 636, della l. n. 147/2013, ha prorogato l’efficacia temporale delle concessioni per il gioco del bingo e ha previsto un aumento del canone mensile dovuto, in quanto tale aumento costituisce una modifica unilaterale della concessione non giustificata ai sensi dell’art. 43 della direttiva 2014/23. Grava sullo Stato membro e su tutte le sue articolazioni interne l’obbligo di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto europeo, rideterminando il canone dovuto sulla base del fatturato del concessionario e non secondo criteri astratti e forfettari.
Il Fatto
Le società ricorrenti, titolari di concessioni per l’esercizio del gioco del bingo, operavano in regime di proroga onerosa (c.d. proroga tecnica) ai sensi dell’art. 1, comma 636, l. n. 147/2013. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in attuazione dell’art. 1, comma 1047, l. n. 205/2017, aveva rideterminato in aumento il canone mensile dovuto, portandolo da € 2.800,00 a € 7.500,00.
Le ricorrenti, alla luce di pronunce cautelari favorevoli e della pendenza di una questione di costituzionalità, avevano richiesto all’amministrazione la sospensione del pagamento del canone o l’autorizzazione a corrisponderlo nella misura originaria. L’istanza era stata respinta, con la conseguente impugnazione dei dinieghi dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, caratterizzato dal susseguirsi di numerose proroghe legislative della durata delle concessioni (l. n. 208/2015, l. n. 205/2017, l. n. 145/2018, l. n. 178/2020), ciascuna accompagnata dalla rideterminazione in aumento del canone, senza che fosse mai stata indetta una nuova procedura di gara per l’attribuzione delle concessioni.
Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 19 maggio 2025 in C-728-730/22, la cui efficacia vincolante è stata recepita dal Consiglio di Stato (sez. VII, n. 7807/25), il Collegio ha ritenuto definitivamente acclarata l’incompatibilità con il diritto dell’Unione dell’art. 1, comma 1047, l. n. 205/2017, nella parte in cui ha previsto un aumento del canone come contropartita della proroga unilaterale della concessione, non sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 43 della direttiva 2014/23.
In ragione di tale incompatibilità, la Corte ha affermato l’obbligo per lo Stato membro di disapplicare la norma interna contrastante, individuando quali misure idonee la rideterminazione del canone sulla base del fatturato del concessionario, senza criteri astratti e forfettari, e la necessità di bilanciare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dal regime di proroga tecnica, considerando da un lato il beneficio della prosecuzione del rapporto e dall’altro la mancata possibilità di trasferire i locali.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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