Affidabilità nell’uso delle armi e valutazione probabilistica del pericolo di abuso (TAR Marche n. 177 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del soggetto a detenere armi e munizioni sono autonome rispetto a quelle del giudice penale. Il pericolo di abuso delle armi è accertato nel procedimento amministrativo secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, sì da ritenere “più probabile che non” il pericolo. Il giudizio di non affidabilità può fondarsi su situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale né di un comprovato abuso. Il divieto di detenere armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e la sua adozione può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento per ragioni di urgenza.
Il Fatto
Nel corso di un pomeriggio, nei pressi di terreni agricoli riconducibili a un’azienda agraria universitaria, alcuni soggetti udivano rumori assimilabili a colpi d’arma da fuoco. Un militare della stazione locale dei Carabinieri, transitando per ragioni di servizio, giungeva sul posto e notava il ricorrente mentre deponeva in auto una valigetta e un contenitore. Il ricorrente ammetteva di aver poco prima esploso colpi con una pistola ivi contenuta. Il materiale veniva sequestrato e l’interessato denunciato; il procedimento penale veniva poi archiviato con restituzione di quanto sequestrato.
Il Prefetto adottava il divieto di detenere armi e munizioni per ritenuta inaffidabilità e ragioni cautelative; il Questore disponeva la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo per abuso del titolo di polizia. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931 e delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che nessuno ha effettivamente visto il ricorrente sparare: sia il militare sia il vicino sono sopraggiunti dopo i colpi, attratti dagli stessi. Tuttavia nessuno riferisce di altre persone sul luogo, e risulta assodato che il ricorrente fosse in possesso di arma, munizioni e bossoli senza giustificato motivo quanto a luogo, giorno e ora. Le dichiarazioni del pubblico ufficiale non sono state contestate con querela di falso e il verbale di sequestro è stato sottoscritto senza riserve.
Il TAR ritiene dunque verosimile che i colpi uditi dai terzi siano stati provocati dal ricorrente in luogo non autorizzato, con conseguente situazione di potenziale pericolo. La zona non è isolata: fa parte di un’azienda agraria universitaria, frequentata da maestranze, docenti e studenti, oltre che da persone con cani. L’immediato sopraggiungere di un residente delle vicinanze conferma che colpi d’arma da fuoco non sono frequenti in quel contesto.
Sul piano del diritto, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza sono autonome rispetto a quelle del giudice penale: la medesima condotta può assumere rilevanza diversa (Cons. Stato, Sez. III, n. 3444/2023; id. 2919/2023). Nel procedimento amministrativo il pericolo di abuso è valutato in termini probabilistici, non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Il giudizio di non affidabilità può legittimamente fondarsi su situazioni non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di pericolosità sociale né di comprovato abuso: l’Autorità può apprezzare fatti anche privi di rilevanza penale, purché l’apprezzamento non sia irragionevole e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 107/2017; id. Sez. III, n. 2974/2018; n. 3502/2018). Il divieto ha natura cautelare, non sanzionatoria, a tutela dell’incolumità dei consociati (Cons. Stato, Sez. III, n. 3979/2013; n. 5398/2014; n. 2404/2017; n. 6812/2018). Non sussiste una posizione di diritto soggettivo assoluto alla conservazione del permesso, in deroga al divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975 (Corte cost. n. 440/1993).
Quanto alle garanzie partecipative, la segnalazione della Questura è pervenuta il 19.05.2011 e il provvedimento inibitorio è stato adottato il 25.05.2011: l’arco temporale estremamente celere, volto a scongiurare ulteriori pericoli, giustifica l’urgenza di provvedere in assenza della comunicazione di avvio, data la natura cautelare del provvedimento. Le medesime considerazioni valgono per la revoca questorile. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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