Ottemperanza: legittimazione passiva dell’ente e specificità delle censure (TAR Sicilia n. 1803 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., la legittimazione passiva spetta alla pubblica amministrazione che è stata parte del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta e che risulta inadempiente rispetto agli obblighi da essa derivanti. È pertanto legittimato passivo anche l’ente locale soccombente nel giudizio concluso dalla sentenza da eseguire, quando questa abbia annullato atti a esso riferibili. Il ricorso per ottemperanza soggiace al requisito di specificità delle censure posto a pena di inammissibilità dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.: non basta dedurre genericamente la mancata esecuzione, ma occorre precisare in che termini l’attività amministrativa successiva violi o eluda il giudicato. La violazione del giudicato si configura solo quando l’atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni della sentenza; l’elusione richiede un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare le prescrizioni del giudicato. La circostanza che l’amministrazione intervenga sulla stessa fattispecie non è di per sé sufficiente.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 1113/2022 del T.A.R. Catania, non appellata, con cui erano stati annullati il decreto assessoriale di approvazione della revisione del piano regolatore generale e di variante al piano particolareggiato, la delibera consiliare n. 2 del 28.01.2020, la nota ANAS del 04.08.2020, la delibera consiliare n. 54 del 10.11.2020, il decreto ministeriale del 4.5.2021 recante apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e il decreto assessoriale n. 113/GAB del 07.07.2021. La sentenza aveva inoltre condannato le amministrazioni intimate alla refusione delle spese di lite.
I ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza del Comune resistente, che, anziché avviare una nuova procedura, avrebbe proseguito l’iter già ritenuto illegittimo, e hanno chiesto l’ordine di ottemperanza, la declaratoria di nullità degli atti in violazione o elusione del giudicato, la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e sostenendo che la sentenza non precludeva la reiterazione dei vincoli, salvo adeguata motivazione. Le altre amministrazioni non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il riferimento alla “pubblica amministrazione” contenuto nell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. va inteso come rivolto al soggetto pubblico che è stato parte del precedente giudizio e che risulta inadempiente. Poiché la sentenza ottemperanda ha annullato anche atti riferibili al Comune, la legittimazione passiva spetta anche all’ente locale.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile e per il resto inammissibile. Quanto al capo sulle spese di lite dovute dal Ministero e dall’Assessorato, la parte ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio di non avere più interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità.
Riguardo all’asserita inottemperanza del Comune, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità. Il Presidente aveva già indicato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il possibile difetto di specificità, e l’ordinanza n. 387 del 29 gennaio 2025 aveva imposto il deposito di copia autentica della sentenza con prova della notificazione in forma esecutiva, incombente istruttorio non adempiuto.
Il Collegio ha richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio amministrativo, non basta dedurre genericamente un vizio, ma occorre precisare il profilo sotto il quale esso viene dedotto e indicare le circostanze che ne dimostrino la sussistenza, con conseguente inammissibilità della censura generica (Cons. Stato Sez. V n. 4491 del 2019; Cons. Stato Sez. VI n. 4158 del 2017). I ricorrenti si erano limitati a lamentare che l’ente ha proseguito l’iter, senza esplicitare quali vizi affliggessero l’azione amministrativa successiva e in che termini il giudicato fosse stato violato o eluso.
Il Collegio ha precisato che la violazione o elusione del giudicato si configura solo quando l’atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni della sentenza, non essendo sufficiente l’intervento sulla stessa fattispecie. La sentenza n. 1113/2022 non precludeva la reiterazione dei vincoli sulla base di un nuovo procedimento, ma imponeva il rispetto del principio conformativo, la cui violazione non era stata prospettata. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.
Nota della Redazione
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