Nessun terzo condono in area vincolata per nuove superfici e volumi (TAR Sicilia n. 1802 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, non è ammesso per le opere che comportino realizzazione di nuove superfici e nuovi volumi. È irrilevante che il vincolo sia relativo anziché assoluto, perché la norma statale attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Il parere della Soprintendenza, reso su istanza di condono in zona vincolata, costituisce atto vincolato: la sua adozione senza preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non ne determina l’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, poiché è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile in presenza di attività vincolata e non può essere invocato per ottenere la persistenza in un’illegittimità.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza, in ottemperanza alla circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, ha espresso parere negativo ai fini paesaggistici sulla richiesta di condono ex art. 32 l. n. 326/2003, presentata dal suo dante causa. Oggetto dell’istanza era l’ampliamento di un fabbricato sito nel Comune di Lipari, consistente nella realizzazione di un bagno, una cucina, una camera e un ingresso, per una superficie utile di mq. 32,05.
Il ricorrente ha dedotto tre censure: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di diniego; difetto di istruttoria, per essersi il parere fondato sul solo richiamo alla circolare; eccesso di potere per disparità di trattamento, rispetto a pareri favorevoli rilasciati in passato su immobili della stessa zona, con richiesta istruttoria ex art. 63 c.p.a. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere abusive in aree vincolate sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie minori dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La giurisprudenza ha chiarito che è indifferente la natura assoluta o relativa del vincolo.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, ha dichiarato illegittima la normativa regionale siciliana che consentiva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, qualificando le previsioni statali sui limiti al condono come norme di grande riforma economico-sociale. Il C.G.A.R.S. n. 836 del 27 novembre 2023 ha quindi superato il precedente parere del 2012, escludendo il condono in Sicilia anche in presenza di vincoli relativi.
Nel caso concreto l’opera consiste in un aumento di superficie e volume, rientra nella tipologia dell’abuso 1 dell’allegato 1, insiste su area soggetta a tutela paesaggistica sin dai decreti del 1966 e 1979, confermati dal piano paesistico del 2001, ed è stata realizzata successivamente alla decorrenza del vincolo. Difettano dunque i presupposti della sanatoria.
Il primo motivo è infondato: il parere costituisce atto vincolato e trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990. Il terzo periodo della medesima norma, che richiama il secondo periodo, opera solo per i provvedimenti discrezionali. Il secondo motivo è parimenti infondato: accertata l’insanabilità, nessun approfondimento istruttorio era necessario e la motivazione per relationem alla circolare è sufficiente. Il terzo motivo presuppone attività discrezionale e non può essere invocato per ottenere la persistenza in un’illegittimità. La richiesta istruttoria è respinta per mancanza di utilità. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.