Terzo condono in area vincolata e carattere vincolato del parere della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 1804 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche di natura relativa, il terzo condono edilizio di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 non è ammesso per le opere che comportino nuovi volumi o superfici. Le condizioni di sanabilità individuate dalla norma — realizzazione antecedente al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere minori e parere favorevole dell’autorità preposta — devono ricorrere congiuntamente. Il parere della Soprintendenza, in presenza di abuso non sanabile, costituisce atto vincolato: la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l’annullabilità, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il vizio di disparità di trattamento presuppone l’esercizio di attività discrezionale e non è configurabile rispetto a determinazioni vincolate.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 l. n. 326/2003 per l’ampliamento di un fabbricato realizzato ante 1976, già oggetto di sanatoria, sito in area ricadente nel territorio di un Comune delle isole Eolie. Il Comune ha istruito favorevolmente la pratica, subordinandola all’acquisizione dei pareri degli enti preposti ai vincoli. La Soprintendenza ha reso parere negativo ai fini paesaggistici, in ottemperanza alla Circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022.

Il ricorrente ha impugnato la nota davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di diniego, il difetto di istruttoria per il mero richiamo alla circolare e l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a pareri favorevoli rilasciati in precedenza su immobili della stessa zona. Ha chiesto l’acquisizione istruttoria di tali provvedimenti ai sensi dell’art. 63 c.p.a. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere abusive in aree vincolate sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione prima del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle opere minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta. La natura assoluta o relativa del vincolo è irrilevante ai fini dell’effetto ostativo.

Il percorso argomentativo si fonda sulla Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la disciplina regionale siciliana che consentiva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, qualificando le previsioni statali sui limiti al condono come norme di grande riforma economico-sociale. Da ciò il Collegio trae il superamento del diverso indirizzo espresso dal CGARS, parere n. 291/2010, e la conferma dell’orientamento del Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 836/2023.

Applicando tali principi, il TAR rileva che le opere consistono in nuovi volumi e superfici — una cucina, un soggiorno, un wc, un corridoio e un locale deposito, oltre a una tettoia pertinenziale — riconducibili alle tipologie di abuso 1 e 2 dell’allegato 1, realizzate nel 1984 e nel 2000, quindi in epoca successiva all’imposizione del vincolo paesaggistico risalente ai decreti del 1966 e del 1979, confermati dal Piano paesistico delle Isole Eolie del 2001. L’abuso è pertanto insanabile.

Da tale qualificazione discende il rigetto del primo motivo: il parere della Soprintendenza è atto vincolato e trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, che esclude l’annullabilità quando è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo della stessa norma, che richiama il secondo periodo, opera solo per i provvedimenti discrezionali. Il secondo motivo è infondato perché, esclusa la sanabilità, nessun approfondimento istruttorio era dovuto e il richiamo alla circolare, con indicazione degli estremi, soddisfa l’obbligo di motivazione. Il terzo motivo è respinto: la disparità di trattamento presuppone attività discrezionale e non può invocarsi per ottenere la persistenza dell’illegittimità; la richiesta istruttoria è quindi inutile.

Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione dell’oscillazione giurisprudenziale rappresentata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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