Divieto di espatrio per chi deve espiare una pena: provvedimento vincolato e non discrezionale (TAR Lazio n. 13512 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego del passaporto per chi debba espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), legge n. 1185/1967, ha natura vincolata e non lascia margini di apprezzamento discrezionale, né in ordine alla gravità del reato, né in relazione alla personalità del condannato. La circostanza che l’esecuzione della pena detentiva sia sospesa in attesa della decisione sulla domanda di misura alternativa alla detenzione non fa venire meno la causa ostativa, poiché la norma richiede soltanto che la pena sia ancora da espiare. Inoltre, l’eventuale illegittimità di una delle ragioni poste a fondamento di un provvedimento plurimotivato non è sufficiente a inficiarlo, quando le altre ragioni siano autonomamente idonee a sorreggerlo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva respinto l’istanza di cancellazione dell’ostativa al rilascio dei documenti di espatrio, rilevando che l’interessato doveva ancora espiare una pena di otto mesi di reclusione e soddisfare una multa di 10.000,00 euro, derivanti da distinte condanne penali divenute irrevocabili.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità del diniego per illogicità nell’interpretazione degli artt. 3 e 12 della legge n. 1185/1967, sostenendo che la P.A. avesse esercitato in modo illogico un potere che assumeva essere discrezionale, avendo considerato ostativa una richiesta di detenzione domiciliare, formulata in alternativa alla pena, la cui decisione sarebbe intervenuta a distanza di anni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la determinazione dell’Amministrazione. La questione controversa riguardava l’interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), legge n. 1185/1967, che preclude il rilascio del passaporto a chi debba espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, e dell’art. 12 della medesima legge, che impone il ritiro del documento al sopravvenire di tali circostanze.
Il Collegio ha chiarito che il divieto di espatrio ha funzione strumentale e preventiva, essendo preordinato ad assicurare l’effettiva esecuzione della condanna penale. La norma pone l’accento non sulla circostanza che la pena sia in corso di espiazione, ma sulla condizione di doverla ancora scontare. Tale lettura, ha precisato il Tribunale, trova conferma nel tenore testuale della disposizione, che depone per un provvedimento di natura vincolata, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato.
Il TAR ha quindi escluso che l’Amministrazione disponga di margini di discrezionalità in materia, richiamando una giurisprudenza consolidata che non ammette apprezzamenti sulla gravità dei reati o sulla personalità del condannato. Il provvedimento impugnato, inoltre, è stato ritenuto plurimotivato: la contestata sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, in attesa della decisione sulla misura alternativa, non riguardava anche la pena pecuniaria di 10.000,00 euro, da sola idonea a sorreggere il diniego. Anche a prescindere da tale profilo, la necessità di espiare la pena residua impediva all’autorità procedente qualsiasi valutazione discrezionale.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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