Divieto di detenzione armi e riabilitazione: la revoca non è dovuta (TAR Calabria n. 194 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplosivi, adottato per condanne relative a reati ostativi ai sensi dell’art. 43 t.u.l.p.s., non viene meno per effetto della riabilitazione intervenuta ai sensi dell’art. 178 cod. pen. L’art. 11 e l’art. 43 del R.D. n. 773/1931 hanno ambiti applicativi distinti e la riabilitazione rileva solo nel primo, non nel secondo, dove sono in gioco preminenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica. La valutazione di inaffidabilità appartiene alla discrezionalità amministrativa e sfugge al sindacato del giudice, salvo che emerga un apprezzamento illogico o irragionevole. Il mero decorso del tempo è elemento neutro e le sopravvenienze personali e lavorative non superano, di per sé, la gravità delle condotte poste a fondamento del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito nel tempo tre condanne, tra cui due sentenze di applicazione della pena su richiesta per reati in materia di stupefacenti e un decreto penale per accensioni ed esplosioni pericolose. Aveva poi ottenuto la dichiarazione di estinzione dei reati e, in data successiva, la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza.
La Prefettura aveva emanato un decreto con cui gli vietava di detenere armi, munizioni ed esplosivi, richiamando le segnalazioni delle forze dell’ordine per porto abusivo di armi, un arresto per stupefacenti e la frequentazione di persone con pregiudizi penali. L’istanza di riesame e revoca del decreto veniva respinta. Il ricorrente impugnava così il diniego davanti al TAR, lamentando violazione degli artt. 11 e 39 t.u.l.p.s., difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla mancata considerazione del lungo tempo trascorso e delle positive sopravvenienze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla cornice normativa. L’art. 11 del R.D. n. 773/1931 disciplina in via generale le autorizzazioni di polizia; l’art. 43 detta invece regole speciali per la licenza di portare armi. Da qui il principio: il giudizio sull’affidabilità del soggetto è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo ab externo per illogicità o irragionevolezza, non essendo necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’art. 11 t.u.l.p.s. e l’art. 43 hanno ambiti diversi. Tale diversità giustifica la scelta del legislatore di attribuire rilevanza alla riabilitazione solo quando si applicano le regole generali sulle autorizzazioni di polizia, e non anche quando operano le regole speciali sulla licenza di portare armi, ove sono coinvolti preminenti valori di ordine e sicurezza pubblica.
Su questa base il Collegio ritiene il giudizio prognostico del Prefetto adeguatamente supportato. Né la dichiarazione di estinzione del reato, né la riabilitazione bastano a dimostrare che il ricorrente offra assoluta garanzia di non abusare dell’autorizzazione all’uso delle armi. La risalenza nel tempo dei fatti è elemento neutro, da valutare insieme a ulteriori elementi sopravvenuti: le sopravvenienze personali e lavorative allegate non superano, di per sé, la gravità delle condotte ritenute dall’amministrazione.
Il provvedimento di diniego di riesame e revoca risulta quindi legittimo in presenza di reati ostativi ex art. 43, comma 1, t.u.l.p.s., nonostante il lungo tempo intercorso e la intervenuta riabilitazione. Il ricorso viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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