Controversia sul riconoscimento della riserva di posti spetta al giudice amministrativo (Cons. Stato n. 1831 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della riserva di posti nei concorsi pubblici, anche quando il titolo di riserva sia contestato nella fase di formazione della graduatoria, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. La posizione del candidato che invoca la riserva si atteggia a interesse legittimo pretensivo, non a diritto soggettivo all’assunzione, perché l’accesso al bene della vita resta mediato dall’esercizio di una potestà autoritativa, vincolata o discrezionale che sia. Il criterio di riparto va individuato nella consistenza della situazione giuridica azionata ai sensi dell’art. 7, comma 1, cod. proc. amm., e non nel petitum formale. Le controversie in materia di procedure concorsuali restano devolute al giudice amministrativo per espressa previsione dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha bandito un concorso pubblico per l’area Assistenti, ripartito per sedi regionali. Il bando, all’art. 2, comma 3, riconosceva la riserva di posti agli operatori che avessero concluso il servizio civile universale senza demerito, richiamando l’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017. La ricorrente ha partecipato per la sede del Piemonte, barrando la casella della riserva e dichiarando di aver svolto il servizio civile nazionale dall’aprile 2005 al marzo 2006.
Superata la prova scritta, l’amministrazione non le ha riconosciuto la riserva, ritenendo non equipollente il servizio civile nazionale. Collocatasi tra gli idonei non vincitori, la candidata ha impugnato la graduatoria e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario. Propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il gravame e ribalta l’impostazione del primo giudice. Il criterio di riparto va ricavato dalla situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio. La censura investe l’operato dell’amministrazione nella formazione della graduatoria: l’Agenzia avrebbe omesso di valutare il servizio svolto e di applicare la riserva prevista dal bando. Si contesta, dunque, una scelta autoritativa, già cristallizzata in una determinazione a monte espressamente impugnata.
La Corte richiama l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, che devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti pubblici. La pretesa della ricorrente passa per l’annullamento di atti inseriti in una selezione a connotazione pubblicistica, dove i candidati sono portatori di un interesse legittimo pretensivo che si confronta con potestà autoritative.
Il Collegio prende atto dell’orientamento della Cassazione che, in materia di riserve ex lege, ha qualificato la posizione del candidato come diritto soggettivo all’assunzione — richiamando in particolare Cass. Sez. Un. n. 7507 del 2003 e Cass. Sez. lav. n. 32396 del 2021 — ma se ne discosta per la specifica vicenda. Il riconoscimento concreto della riserva richiede una verifica procedimentale dei presupposti di fatto e di diritto; tale verifica si traduce nella spendita di un potere autoritativo, irrilevante essendo la distinzione tra attività vincolata e discrezionale.
Non vi è alcun automatismo nel riconoscimento della riserva, tanto più quando si deduce la falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017. La questione non si pone a valle della graduatoria, ma nella sua fase formativa. La norma è qualificata come norma di azione e non di relazione, come dimostra il rinvio alle prerogative dei candidati disabili ex legge n. 68/1999, definite dal legislatore come diritti. Il candidato, inoltre, concorre con altri aspiranti al medesimo beneficio, assumendo rispetto ad essi la veste di controinteressato.
La Corte osserva infine che la tesi opposta frammenterebbe una fattispecie unitaria, compromettendo la concentrazione delle tutele e il principio di effettività ex art. 7, comma 7, cod. proc. amm.. Accolto l’appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., compensando integralmente le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.