Sanatoria giurisprudenziale esclusa: rileva la doppia conformità urbanistica (Cons. Stato n. 1832 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanatoria disciplinata dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 attiene esclusivamente agli abusi formali, cioè agli interventi doppiamente conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data di realizzazione e a quella di presentazione dell’istanza, con onere dell’istante di provare la doppia conformità. È esclusa, perché priva di copertura normativa, la cd. sanatoria giurisprudenziale, ossia una conformità ex post condizionata all’esecuzione di prescrizioni, inesistente al momento della realizzazione e a quello della domanda. Tale regola costituisce applicazione del dettato normativo e si frappone alla pretesa di un diverso assetto di creazione giurisprudenziale. Il giudice amministrativo non può quindi sindacare la legittimità dell’ordine di demolizione invocando la vocazione urbanistica dell’area o una pendente istanza di sanatoria.
Il Fatto
Gli appellanti impugnano la sentenza con cui il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune e il verbale di sopralluogo, relativi a un fabbricato di quattro piani realizzato in assenza di permesso di costruire.
I ricorrenti non contestano il carattere abusivo dell’immobile, ma invocano il cd. principio della sanatoria giurisprudenziale, sostenendo che il fabbricato sarebbe realizzabile secondo la concreta vocazione urbanistica dell’area e che sarebbe pendente un’istanza ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non si costituisce in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi di vizio motivazionale. Gli appellanti non indicano quale decisivo profilo sarebbe stato omesso dal primo giudice, soprattutto a fronte del rilievo dirimente dell’oggettiva insanabilità dell’abuso.
Nel merito, la decisione richiama il principio consolidatosi, fra le altre, nella sentenza Cons. Stato n. 7167 del 2024: l’art. 36 riguarda solo gli abusi formali e richiede la doppia conformità alla data della realizzazione e a quella dell’istanza. Va esclusa, siccome sprovvista di copertura normativa, la sanatoria giurisprudenziale, cioè una conformità ex post subordinata all’esecuzione di prescrizioni.
La regola costituisce applicazione del dettato normativo e si frappone alla pretesa opposta di un diverso assetto di creazione giurisprudenziale. Il TAR ha correttamente escluso l’istituto perché contrastante con la disciplina positiva della sanatoria degli immobili abusivi.
Quanto all’istanza in sanatoria, il Collegio rileva che il Comune ha escluso, in memoria, che risulti agli atti l’avanzamento di un’istanza di titolo edilizio in sanatoria o il rilascio di alcun titolo abilitativo. La relativa pretesa è quindi infondata e la sentenza non è viziata sul punto.
Nota della Redazione
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