Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Sicilia n. 1833 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario, la sopravvenuta stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato in favore del ricorrente determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione e la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il venir meno dell’utilità della pronuncia va accertato con riferimento all’assetto di interessi realizzatosi medio tempore. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è pronunciata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. Quanto alle spese, la risalenza della vicenda e le concrete modalità di svolgimento giustificano la compensazione tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato la deliberazione con cui l’azienda sanitaria, in esito alla procedura di stabilizzazione del personale precario, aveva immesso in ruolo tre dirigenti psicologi, tra cui la controinteressata. La ricorrente, che aveva partecipato all’avviso ricognitivo, riteneva che la controinteressata difettasse del requisito previsto dall’art. 20, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 75/2017, non essendo titolare di un rapporto a tempo determinato con l’azienda successivamente al 28 agosto 2015.
L’azienda sanitaria si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’azienda resistente ha portato a conclusione, medio tempore, la procedura di stabilizzazione riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, immettendo in servizio a tempo indeterminato, tra gli altri, la stessa ricorrente, come risulta dalla deliberazione del Direttore Generale n. 1068 del 21 luglio 2021.
La stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’azienda e la ricorrente, avvenuta in data 29 luglio 2021, determina pertanto la sopravvenuta carenza di interesse in capo a quest’ultima. Viene meno, infatti, qualsiasi utilità della pronuncia sul gravame: l’assetto di interessi che la ricorrente mirava a conseguire si è realizzato per effetto della conclusione della procedura riservata.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo non è chiamato a pronunciarsi nel merito del motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 20, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 75/2017, poiché l’accertamento dell’interesse alla decisione è logicamente preliminare.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che ricorrano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della sua risalenza. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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