Ritardo della PA tra incertezza procedimentale e diniego del risarcimento (TAR Sicilia n. 1827 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento non integra di per sé l’illecito aquiliano quando la soluzione procedimentale da assumere risulti obiettivamente incerta per la sopravvenienza di una notitia criminis concernente la ritualità delle valutazioni tecniche già espresse. In tale ipotesi difetta l’elemento psicologico della responsabilità. La domanda di indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 presuppone che l’interessato abbia tempestivamente sollecitato l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, come richiesto dall’art. 28, secondo comma, del decreto legge n. 69/2013. Il giudice dell’ottemperanza non può supplire all’inerzia dell’interessato.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto la definizione del procedimento di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 28, terzo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, in relazione al decreto con cui era stata esclusa l’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di una cava di basalto lavico.

Con la sentenza n. 48/2024 il Tribunale aveva accolto il ricorso avverso il silenzio, ordinando all’Amministrazione di adottare una determinazione espressa entro trenta giorni, e aveva rimesso la causa sul ruolo per la domanda risarcitoria. In quella sede la ricorrente ha dedotto che il provvedimento conclusivo era stato adottato solo il 22 gennaio 2024, con un ritardo di 423 giorni rispetto alla scadenza dell’11 novembre 2022, e ha quantificato il danno in oltre 952.000 euro tra costi sostenuti e mancato utile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente la domanda risarcitoria e quella volta all’indennizzo. Quanto alla prima, esclude la sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito, pur a fronte della soccombenza dell’Amministrazione nel giudizio avverso il silenzio.

La ragione è individuata in una circostanza di fatto obiettivamente significativa: l’esistenza di una notitia criminis in ordine alla possibile irritualità delle valutazioni già espresse dalla Commissione Tecnica Specialistica, da cui era derivato il decreto di esclusione dall’assoggettabilità. Tale evenienza ha indotto l’Amministrazione a non provvedere in attesa delle nuove determinazioni dell’organo tecnico.

Il Tribunale riconosce che la decisione di non provvedere non potesse considerarsi formalmente corretta, come già affermato nella sentenza n. 48/2024. Ritiene tuttavia che la situazione di fatto presentasse caratteristiche peculiari, tali da rendere incerta e non chiaramente univoca la soluzione procedimentale da assumere. L’incertezza oggettiva esclude la rimproverabilità soggettiva e con essa l’illecito aquiliano.

Quanto alla richiesta di indennizzo, il Collegio richiama l’art. 28, secondo comma, del decreto legge n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, che subordina la corresponsione alla circostanza che l’interessato abbia tempestivamente sollecitato l’esercizio del potere sostitutivo disciplinato dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990. La norma contempla anche l’individuazione automatica del soggetto investito di tale potere nel caso in cui l’organo di governo non abbia provveduto.

Su queste basi il Tribunale rigetta entrambe le domande. La reciproca soccombenza nelle diverse fasi del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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