Accesso agli atti e manleva del dirigente medico (TAR Abruzzo n. 184 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi del dipendente pubblico non è subordinato alla natura provvedimentale dei documenti richiesti, né alla loro formale riconducibilità a uno specifico procedimento. È ostensibile ogni documento che presenti un collegamento con la situazione giuridica sostanziale dedotta dal richiedente, comprese note e comunicazioni interne relative alla gestione della pretesa di manleva per spese legali. L’interesse va valutato in astratto, non potendo l’Amministrazione opporre un giudizio sulla fondatezza della pretesa sottostante o sull’utilità concreta del documento in sede giurisdizionale. Restano esclusi i documenti privi di collegamento con una situazione soggettiva personale e i pareri diretti a definire la linea difensiva in un contenzioso già insorto.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente medico in servizio presso la ASL resistente, aveva presentato istanza di accesso ai documenti del procedimento avviato sulla sua richiesta di manleva per le spese legali poste a suo carico all’esito di un giudizio promosso dagli eredi di un paziente deceduto presso un ospedale. Sull’istanza si era formato il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio, l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia degli atti e la condanna dell’Azienda al risarcimento dei danni. La ASL ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e la natura di interna corporis delle note interne.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso l’ostensione dei documenti relativi ai compensi corrisposti a consulenti esterni. L’interesse conoscitivo addotto dal ricorrente, legato al rischio di danno erariale, non risulta collegato ad alcuna situazione giuridica soggettiva personale, difettando così il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dalla disciplina.
Quanto ai pareri legali, il TAR ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il parere è ostensibile quando abbia una specifica funzione endoprocedimentale, collegata a un procedimento che si conclude con un provvedimento anche solo in termini sostanziali. L’accesso va invece negato quando il parere è reso per definire una strategia difensiva una volta insorto il contenzioso (TAR Abruzzo n. 149 del 23.03.2023). Ne deriva il diritto di accesso ai pareri resi sulla richiesta di manleva, esclusi quelli che definiscono la linea difensiva in un’eventuale controversia sulla garanzia.
Per gli altri atti, il Collegio ha valorizzato l’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990, che definisce documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Poiché il diritto di accesso prescinde dal regime giuridico degli atti, non ne preclude l’ostensione la circostanza che essi non abbiano natura di provvedimento ma afferiscano all’obbligo del datore pubblico di manlevare il dipendente.
Il TAR ha inoltre respinto l’eccezione secondo cui la possibilità di adire il giudice ordinario renderebbe l’accesso inutile. Al contrario, essa conferma il collegamento tra la pretesa sostanziale e i documenti, e il nesso di strumentalità tra la tutela di quella pretesa e l’interesse a conoscerne il contenuto. L’inerenza del documento all’esigenza difensiva va valutata in astratto, non potendo l’Amministrazione sindacare ritualità e fondatezza della pretesa (Cons. Stato n. 5589/2021).
Devono pertanto essere resi disponibili note, comunicazioni interne, verbali, relazioni e determinazioni eventualmente formati sulla gestione della manleva, compresa la corrispondenza con la Compagnia di assicurazione. La domanda risarcitoria è stata invece respinta per difetto di prova del danno. Il ricorso è stato accolto con ordine di esibizione entro trenta giorni e compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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