Nomina del comandante della polizia locale riservata a chi appartiene al Corpo (TAR Abruzzo n. 182 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appartenenza ai ruoli del Corpo di polizia locale costituisce requisito inderogabile per l’accesso al ruolo di comandante, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale Abruzzo n. 42/2013. La norma di organizzazione non è derogabile dalla contrattazione collettiva, cui resta riservata la sola disciplina dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali per effetto degli artt. 40 e 3 d.lgs. n. 165/2001. Il giudicato che abbia annullato una precedente nomina di dirigente estraneo al Corpo vincola l’ente a far fronte alla vacanza del posto con la sola procedura delle funzioni vicarie. L’utilizzazione di personale di altro ente mediante convenzione ex art. 36 CCNL Area Funzioni Locali, ove eluda tale quadro, è illegittima. L’annullamento della nomina travolge in via derivata gli atti di organizzazione adottati dal comandante privo del relativo potere.

Il Fatto

Il ricorrente è dipendente del Comune dell’Aquila, inquadrato nella categoria D con profilo di istruttore direttivo di vigilanza presso il Settore Polizia Municipale, del quale è il funzionario più anziano. Il Comune dell’Aquila, d’intesa con il Comune di Ascoli Piceno, ha nominato al vertice del Settore, con incarico a interim di durata annuale e impegno di un giorno a settimana, una dirigente del Comune di Ascoli estranea ai ruoli del Corpo, individuata mediante convenzione ex art. 36 CCNL.

Il ricorrente impugna la delibera di Giunta dell’Aquila, la convenzione, il decreto sindacale di nomina, la determinazione dirigenziale di revisione della microstruttura e gli atti del Comune di Ascoli. I Comuni resistenti eccepiscono l’inammissibilità per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

L’eccezione preliminare è respinta. Il Tribunale richiama il precedente avente ad oggetto la precedente nomina al vertice del Settore di un dirigente estraneo al Corpo (TAR Abruzzo n. 532/2023, confermata dal Consiglio di Stato n. 6871/2024). Il ricorrente, quale funzionario più anziano, ha diritto a ricoprire il ruolo ad interim in caso di assenza o impedimento del titolare e del vicecomandante: l’annullamento rende vacante il posto e concretizza una chance effettiva, secondo quanto già affermato nei richiamati precedenti.

Nel merito, il Collegio richiama il principio del giudicato esterno: vacanze e assenze del comandante possono essere superate solo mediante l’art. 5 della legge regionale n. 42/2013, con assegnazione delle funzioni vicarie al vicecomandante o, in mancanza, all’ufficiale più anziano. Soluzioni diverse sono illegittime. Il ricorso alla convenzione, che non subordina l’utilizzazione di personale di altre amministrazioni alle medesime condizioni, contrasta con il giudicato che vincola il Comune dell’Aquila.

Inoltre, la delibera di Giunta, la convenzione e la nomina sindacale sono intrinsecamente illegittime: l’estraneità della dirigente ai ruoli della polizia locale è circostanza incontestata, mentre l’appartenenza al Corpo è prerequisito essenziale. La norma regionale è di organizzazione e non è derogabile dalla contrattazione collettiva, cui compete solo la regolazione dei rapporti di lavoro. Ne segue l’annullamento di tali atti e, in via derivata, della determinazione di revisione della microstruttura, adottata da un organo ab origine privo del relativo potere.

È invece respinta la domanda di annullamento della delibera della Giunta di Ascoli Piceno: il giudicato non è opponibile a quel Comune e la legge regionale abruzzese non può esplicare efficacia oltre il territorio regionale. Tuttavia i suoi effetti in Abruzzo sono travolti dall’annullamento della convenzione, che ne costituiva il varco. Il secondo motivo è respinto: i commi 3 e 4 dell’art. 36 CCNL, riprodotti nella convenzione, pongono a carico dell’ente utilizzatore la retribuzione di posizione e di risultato, sicché la ripartizione degli oneri è conforme.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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