Pergotenda per ristorazione non è opera precaria e viola le distanze (TAR Lombardia n. 185 del 18.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pergotenda destinata a soddisfare esigenze permanenti nel tempo e collegata funzionalmente all’attività commerciale svolta nell’immobile cui accede non costituisce opera precaria rientrante nell’edilizia libera, ma integra un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire. Ai fini della precarietà non rilevano le sole caratteristiche strutturali del manufatto, ma la destinazione funzionale impressa al medesimo, ossia l’attitudine a soddisfare bisogni stabili, anche di carattere periodico. Il manufatto così qualificato è assoggettato alle prescrizioni sulle distanze previste dallo strumento urbanistico. L’alleggerimento della struttura e la sua riconfigurazione formale non mutano la funzione del bene e non ne determinano la riconducibilità all’edilizia libera.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività di ristorazione in un immobile condotto in locazione, con destinazione commerciale, ricadente in zona disciplinata dal Piano delle Regole del P.G.T. comunale. Nel periodo pandemico ha installato nello spazio esterno una pergotenda retraibile, con modifica dei parapetti esterni, per consentire alla clientela l’uso dell’area antistante il locale.
Il Comune ha dapprima ordinato la demolizione del manufatto, qualificandolo come nuovo volume e nuova superficie. La società ha quindi presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria, che il Comune ha negato per incremento della superficie destinata all’attività, contrasto con le N.d.A. del P.d.R. e violazione delle distanze dalla strada. La società ha impugnato il diniego e, in seguito, anche l’ordinanza con cui il Comune ha sospeso gli effetti di una s.c.i.a. presentata nel 2022 per alleggerire la struttura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di improcedibilità formulate dal Comune, perché entrambi i gravami sono infondati nel merito. La questione centrale riguarda la qualificazione del manufatto: la ricorrente sosteneva la natura precaria e amovibile dell’opera, con conseguente riconducibilità all’edilizia libera.
Il Tribunale ha ricostruito la configurazione concreta della struttura, costituita da tenda scorrevole in plastica, porta con intelaiatura, recinzione lignea e tensostruttura in alluminio fissata al suolo e imbullonata al fabbricato. Ha quindi affermato che, ai fini della precarietà, non assumono rilievo le caratteristiche strutturali, quanto la destinazione funzionale del bene. Il manufatto non è deputato a usi contingenti, ma a un utilizzo protratto e reiterato per lo svolgimento dell’attività commerciale, con collegamento funzionale al locale cui accede.
Richiamando Consiglio di Stato, VII, n. 10847 del 2022 e Consiglio di Stato, II, n. 2503 del 2024, il Collegio ha escluso che la struttura possa qualificarsi come pergotenda in senso proprio. La giurisprudenza citata richiede che l’opera principale sia la tenda, che la struttura sia mero accessorio e che la copertura sia completamente retraibile e priva di elementi di fissità tali da creare uno spazio chiuso. Nella specie tali requisiti mancano.
Da tale qualificazione discende il rigetto anche della censura sulle distanze. Il manufatto, essendo nuova costruzione, soggiace al combinato disposto degli artt. 2, 3 e 17.2, comma 4, delle N.d.A. del P.d.R., che impone la distanza di 5 m dalla sede stradale. La struttura risulta collocata al confine con la strada, a una distanza indicata in 0,00 m.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto che l’alleggerimento progettato non muti la funzione del manufatto, che resta destinato a creare un nuovo ambiente a servizio dell’attività di ristorazione. Anche la nuova versione delle N.d.A., vigente dal 2022, estende il limite della Ds1 a qualsivoglia intervento edilizio. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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