Sopravvenuta inefficacia dell’ordine di demolizione e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Marche n. 26 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato e la mutazione dello stato dei luoghi costituiscono circostanze atte a determinare un nuovo assetto di interessi e a far venir meno l’interesse alla decisione. L’ordine di demolizione che abbia perso efficacia per effetto dell’adempimento parziale e della presentazione di un’istanza di sanatoria non può più costituire oggetto di utile sindacato. Il ricorso proposto avverso tale provvedimento va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo l’amministrazione rideterminarsi sulla nuova situazione di fatto e di diritto.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 10/2014, emessa in data 3 settembre 2014 e notificata il 9 settembre 2014 dal Dirigente dello Sportello Unico Integrato del Comune. Nelle more del giudizio veniva presentata istanza di sanatoria, dichiarata irricevibile; avverso tale declaratoria e avverso gli atti consequenziali di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione al patrimonio comunale il ricorrente proponeva autonomo ricorso, definito con sentenza del medesimo Tribunale n. 35 del 21 gennaio 2016, che annullava in parte gli atti impugnati.

Con quella pronuncia si rilevava che l’ordine di demolizione aveva perso efficacia in pendenza della domanda di sanatoria, imponendo all’amministrazione di rideterminarsi con nuovi provvedimenti repressivi, tenuto conto della mutata situazione dei luoghi. Successivamente il ricorrente rappresentava di aver presentato un nuovo progetto unitario di riqualificazione del comparto, già assentito dalla Giunta e dal Consiglio comunale, per il quale si attendeva il rilascio dei titoli abilitativi. La questione giungeva così alla decisione sulla perdurante utilità del sindacato sull’atto impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso, in ragione dell’avvenuto adempimento parziale dell’ordinanza di demolizione, del conseguente mutamento dello stato dei luoghi e del fatto che il riesame che avrebbe dovuto essere attivato all’esito della precedente sentenza non risultava ancora definito. Su tale rilievo le parti nulla hanno opposto e la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Tribunale ha osservato che l’ordinanza di demolizione n. 10/2014 ha perso definitivamente efficacia, come già accertato nella citata sentenza n. 35/2016. A ciò si aggiungono la mutata consistenza dei luoghi e la presentazione del nuovo progetto coinvolgente il comparto, circostanze sopravvenute atte a determinare un nuovo assetto di interessi e a superare ulteriormente il provvedimento impugnato.

Ne consegue la necessità che il Comune si ridetermini sulle istanze del privato, tenendo conto della nuova situazione di fatto e di diritto. Su questa base il Collegio ha ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In ragione dei profili di complessità dell’intera vicenda amministrativa e delle peculiarità della controversia, le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *