Notifica all’affine e acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza (Cons. Stato n. 2318 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’ordinanza di demolizione eseguita mediante consegna a una persona di famiglia ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. è valida anche in assenza del requisito della convivenza, purché sussista un vincolo di parentela o di affinità idoneo a fondare la presunzione di consegna dell’atto al destinatario e sia accertato che il luogo di ricezione corrisponda alla residenza o al domicilio di quest’ultimo. L’eventuale irregolarità della notifica non incide sulla legittimità del provvedimento demolitorio, ma solo sulla sua efficacia, con la conseguenza che il destinatario è tenuto a impugnarlo dal momento in cui ne acquisisce piena conoscenza. La proposizione del ricorso dimostra il raggiungimento dello scopo della notifica e impedisce di dichiararne la nullità ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.. L’ammissione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione rende superfluo il presupposto del formale verbale di accertamento, essendo sufficiente la motivazione del provvedimento di acquisizione che dia atto della mancata rimozione degli abusi.
Il Fatto
Il Comune di Napoli ha adottato un’ordinanza di demolizione per due manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire su suolo agricolo, quindi, accertata la mancata ottemperanza, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime, con irrogazione di una sanzione pecuniaria. Il provvedimento demolitorio era stato consegnato a un affine della proprietaria, qualificatosi come genero.
La ricorrente ha impugnato l’atto di acquisizione davanti al TAR Campania, deducendo la nullità della notifica dell’ordine di demolizione e l’inesistenza del verbale di accertamento dell’inottemperanza, non notificatole. Il TAR ha respinto il ricorso. La proprietaria ha proposto appello, ribadendo di non aver avuto contezza dell’ordine demolitorio se non con la notifica dell’acquisizione e lamentando la tardività del deposito documentale del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma il rigetto. Il Collegio richiama l’art. 139 cod. proc. civ. e osserva che la consegna a persona di famiglia è valida anche senza convivenza, purché esista un vincolo di parentela o affinità che giustifichi la presunzione di consegna al destinatario; tali principi restano subordinati all’accertamento che il luogo di ricezione sia quello di residenza o domicilio. Il richiamo è a Cass. civ. Sez. V n. 17730 del 2025.
L’appellante non ha smentito che il luogo della consegna fosse la propria residenza o domicilio. Irrilevante, per il Collegio, è la circostanza che il genero risieda stabilmente altrove, essendo sufficiente la qualificazione del consegnatario come affine. Dalla consegna al genero si desume che la destinataria non fu trovata.
Il Collegio aggiunge che l’avvenuta proposizione del ricorso dimostra la conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo della notifica, con conseguente impossibilità di dichiararne la nullità ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.. Sul punto opera il principio consolidato secondo cui la mancata notifica incide sull’efficacia e non sulla legittimità del provvedimento.
Quanto al verbale di inottemperanza, la censura è infondata. Non è contestata la natura abusiva dei manufatti né la loro persistenza al momento dell’acquisizione; la stessa appellante ammette la mancata ottemperanza. Ne deriva che il presupposto del verbale formale è superfluo, essendo sufficiente la motivazione dell’atto di acquisizione che dia atto della mancata rimozione. Per l’effetto, la censura di tardività del deposito documentale del Comune resta irrilevante.
L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
- Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità