Accesso defensionale ai verbali del Molecular Tumor Board (TAR Sicilia n. 1871 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990 qualifica l’accesso ai documenti amministrativi come principio generale dell’attività amministrativa, e il comma 3 introduce il principio della massima ostensione, con la conseguenza che le norme limitative dell’accesso hanno natura di norme di stretta interpretazione, in quanto derogatorie a un principio generale. L’accesso cd. defensionale di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 è funzionale a qualunque forma di tutela, giudiziale o stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale, e prevale sull’eventuale interesse alla riservatezza dei terzi. La valutazione dei requisiti richiesti per l’autorizzazione dei centri di diagnostica attiene al merito della vicenda contenziosa e non può essere trasferita nel giudizio sull’accesso. Il diniego fondato sul difetto di un interesse diretto, concreto e attuale è illegittimo quando la documentazione richiesta è strumentale alla difesa della situazione soggettiva del richiedente, anche al fine di verificare l’eventuale disparità di trattamento.
Il Fatto
Il ricorrente è un laboratorio diagnostico accreditato presso il Servizio Sanitario Regionale. Aveva ottenuto l’inserimento tra le strutture autorizzate all’esecuzione dei test germinali BRCA1 e BRCA2, ma non anche di quelli somatici, per i quali era mancato il materiale necessario ai controlli di qualità. Ultimati positivamente tali controlli, il laboratorio ha chiesto l’autorizzazione per i test somatici.
L’amministrazione ha respinto la richiesta e, poi, l’istanza di autotutela, richiamando il parere del Molecular Tumor Board regionale e affermando che il laboratorio non possedeva i requisiti previsti dal D.A. n. 147 del 02.03.2022. Il laboratorio ha impugnato quei provvedimenti con un ricorso ancora pendente e ha presentato istanza di accesso ai verbali del MTB e alla documentazione di tre centri autorizzati. L’amministrazione ha osteso solo bozze dei verbali, negando il resto per assenza di un interesse diretto, concreto e attuale. Da qui il ricorso, con cui si contesta la legittimità del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’accesso come principio generale e dalla conseguente interpretazione restrittiva delle deroghe. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 4838 del 2017, ricorda che le limitazioni di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990 vanno contemperate con gli interessi meritevoli di tutela, ma non possono essere estese oltre il necessario.
La documentazione richiesta risulta funzionale alla difesa della situazione soggettiva del laboratorio. Lo stesso ricorrente, nell’istanza, aveva chiarito che i documenti relativi ai tre centri servivano a verificare la condotta dell’amministrazione nella interpretazione delle norme sui requisiti, con specifica emersione di un possibile eccesso di potere per disparità di trattamento. L’accesso è stato quindi qualificato come defensionale, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, prevalente sull’eventuale riservatezza dei terzi.
Su questo punto il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’accesso è garantito quando è funzionale a qualunque forma di tutela, giudiziale o stragiudiziale (TAR Catania n. 960 del 2016; Cons. Stato, Sez. V, n. 1067 del 2010), e rinvia a TAR Lazio, Sez. I, n. 2484 del 2019 per il rapporto con la riservatezza. Le difese dell’amministrazione sul merito della vicenda — e cioè sulla sussistenza dei requisiti — attengono al giudizio impugnatorio pendente e non a quello sull’accesso.
Il ricorso è dunque accolto per la documentazione non ancora ostesa, con ordine di esibizione entro trenta giorni. Per i due verbali del MTB per cui la difesa ha dichiarato in udienza di non insistere, è dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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