L’onere della prova dell’inadempimento del giudicato spetta all’amministrazione (TAR Sicilia n. 2934 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il ricorrente assolve l’onere probatorio del fatto costitutivo dimostrando l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato e divenuta ineseguita, ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.. Una volta assolto tale onere, incombe sull’amministrazione, per il principio di cui all’art. 2697 cod. civ., la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo. In difetto di valida giustificazione dell’inadempimento, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. La nomina di un dirigente della stessa amministrazione debitrice esclude il diritto al compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione era stato condannato ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici, per un valore di 1.500,00 euro oltre accessori. La decisione, notificata nel luglio 2024, era passata in giudicato. L’amministrazione non aveva però adottato alcun atto di concreta esecuzione.
La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito alla sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori anticipatari. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della proposta: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Superata questa soglia, il ricorso è stato dichiarato fondato.
Il nucleo argomentativo ruota attorno alla distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Applicando la regola al giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, cioè della decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm..
Da ciò deriva che spettava all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di quei fatti o il prodursi delle condizioni idonee a paralizzare l’obbligo. Nel caso concreto, però, la difesa erariale non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La mera costituzione di forma non ha quindi opposto alcuna prova contraria.
Il Collegio ha così affermato la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo è stato esteso alle spese e ai diritti successivi al titolo, nei limiti delle attività necessarie a conseguirne il passaggio in giudicato e la registrazione. Sono state invece escluse le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso: la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente comporta che l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama in proposito l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata in motivazione.
Le spese, liquidate in 500,00 euro oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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