Ordine di demolizione autonomo rispetto alla sanatoria sismica e alla CILA tardiva (TAR Toscana n. 1877 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione costituisce provvedimento di natura vincolata, censurabile per incompetenza o violazione di legge e non sotto il profilo dell’eccesso di potere. Gli abusi edilizi sono illeciti autonomi rispetto alle violazioni della normativa antisismica, cosicché la sanzione ripristinatoria si impone a prescindere dalla possibilità di regolarizzare le opere sotto l’aspetto costruttivo e statico. La CILA, a differenza della SCIA, non è sottoposta ex lege a un controllo successivo: le opere che ne sono oggetto restano assoggettate agli ordinari poteri comunali di vigilanza, senza necessità di un preventivo procedimento di secondo grado che privi l’atto dei suoi effetti. È inammissibile la censura che investa profili esecutivi del provvedimento anziché la sua legittimità.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di una porzione di un edificio bifamiliare, corrispondente al piano primo e al sovrastante sottotetto. A seguito di un accertamento della Polizia municipale le venivano contestati abusi edilizi consistenti, tra l’altro, nella realizzazione di un bagno e di una scala in legno senza CILA, nell’installazione di apparecchi sanitari in soffitta in contrasto con le altezze prescritte, in un locale seminterrato e nella chiusura di un vano sottoscala eseguiti senza permesso di costruire, nonché nella difformità delle fosse biologiche rispetto alla DIA del 2003.

Il Comune notificava quindi un’ordinanza di rimessione in pristino. Dopo la presentazione di una CILA tardiva a sanatoria e di una comunicazione volta al riesame del provvedimento, il Comune ordinava nuovamente la rimozione di tutti gli abusi e imponeva di eseguire le indagini e presentare i progetti di consolidamento indicati dall’ufficio sismica regionale. La ricorrente impugnava il rinnovo dell’ordinanza davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto al preteso contrasto interno al provvedimento — che da un lato ordina la rimozione delle opere abusive e dall’altro impone l’invio alla Regione dei progetti di sanatoria sismica — il motivo è privo di fondamento. L’ordine di demolizione è atto vincolato, sindacabile per incompetenza o violazione di legge e non per eccesso di potere. Gli abusi edilizi costituiscono illeciti del tutto autonomi rispetto alle violazioni della normativa antisismica, in presenza dei quali la sanzione demolitoria si impone a prescindere dalla eventuale regolarizzazione delle opere sotto il profilo costruttivo e statico.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il Comune abbia ordinato la demolizione anche delle opere oggetto della CILA tardiva senza averne preventivamente dichiarato l’inefficacia. La censura non ha fondamento. Il giudice amministrativo d’appello ha chiarito che la CILA, a differenza della SCIA, non è sottoposta ex lege a un controllo successivo: la mancata effettuazione di tale controllo fa residuare solo l’esercizio del potere di autotutela. Le opere restano pertanto assoggettate agli ordinari poteri comunali di vigilanza come qualunque altro abuso edilizio, senza necessità di un preventivo procedimento di secondo grado che privi l’atto dei suoi effetti (Consiglio di Stato sez. VI, 17/06/2025, n. 5270).

La doglianza relativa all’accertamento del perito nominato nel parallelo giudizio civile, secondo cui le opere non comporterebbero pregiudizio per la statica dell’immobile, è inammissibile per difetto di interesse: l’ordine di demolizione risulta autonomamente giustificato dagli illeciti edilizi, senza che le sorti del procedimento sismico possano incidere sul contenuto dell’atto.

Parimenti inammissibile è il motivo che contesta l’affermazione del verbale di polizia municipale sulla mancata collaborazione della ricorrente: l’atto impugnato si fonda non sul comportamento tenuto, ma sulla realizzazione di abusi edilizi di natura sostanziale. Destituita di fondamento è poi la censura sulla mancata indicazione delle norme del regolamento edilizio violate, puntualmente richiamate nella nota istruttoria del 18/11/2022 posta a supporto del provvedimento. Infine, la doglianza sull’impossibilità di presentare una CILA a sanatoria delle fosse biologiche è inammissibile perché attiene all’esecuzione dell’atto e non alla sua legittimità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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