Inottemperanza al titolo di condanna e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3267 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al titolo esecutivo di condanna quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non abbia eseguito il pagamento neppure parzialmente. L’inerzia processuale della resistente, che non contesti l’an e il quantum del credito, consolida la fondatezza della domanda. Il giudice assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a riconoscere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e fino al 2022/23.

La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva il 10.4.2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, il ricorrente agiva per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per complessivi euro 3.000,00 e la nomina di un commissario in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si costituiva con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: la sentenza di condanna era passata in giudicato ed era stata ritualmente notificata. Rispetto a essa risultava decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risultava contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e accertata l’inottemperanza del Ministero intimato. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, trasmette alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, viene determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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