Antenne e silenzio-assenso: irrilevanti i divieti regolamentari locali (Cons. Stato n. 10314 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I regolamenti comunali e regionali che vietano l’installazione di stazioni radio base nel centro abitato non impediscono la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003. Le prescrizioni regolamentari locali, per quanto risalenti, vanno valutate insieme alla disciplina sopravvenuta di rango superiore, che assimila le antenne alle opere di urbanizzazione primaria. L’assenso tacito si forma quando sulla domanda, corredata degli elementi occorrenti alla valutazione amministrativa, decorre il termine di legge senza provvedimento. Esso non può essere escluso per il solo difetto delle condizioni sostanziali di accoglimento, ossia per il preteso contrasto della richiesta con la normativa di riferimento. Il ricorso proposto avverso il diniego di attivazione dei poteri repressivi è tardivo se notificato oltre il termine decorrente dall’ultimazione dei lavori, restando precluse le azioni di mero accertamento.

Il Fatto

Alcuni residenti impugnavano davanti al TAR Puglia la nota con cui il dirigente comunale aveva escluso i presupposti per un intervento repressivo su una stazione radio base installata sul terrazzo di un edificio nel centro abitato. Chiedevano l’accertamento del carattere abusivo dell’impianto e l’annullamento degli atti del procedimento autorizzativo, deducendo la violazione del regolamento comunale e del regolamento regionale che vietavano l’installazione nel perimetro urbano.

Con motivi aggiunti contestavano la legittimità edilizia dell’immobile ospitante e la S.C.I.A. in sanatoria relativa a pregressi lavori, sostenendo la mancanza di un valido titolo e l’inesistenza del silenzio-assenso. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso principale per tardività e inammissibile quello per motivi aggiunti per difetto di interesse. I ricorrenti proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide le conclusioni del primo giudice, ma esamina comunque il merito delle censure per evidenziarne l’infondatezza. Quanto ai regolamenti locali, osserva che una fattispecie non può essere valutata solo alla luce di due risalenti atti regolamentari, ma in base all’insieme della disciplina applicabile, a partire dal Codice delle comunicazioni elettroniche. I regolamenti richiamati non sono quindi da soli ostativi alla formazione del silenzio-assenso.

Il dedotto difetto di istruttoria non sussiste: il dirigente ha esaminato l’esposto e motivato sulla regolarità urbanistica dell’immobile. Le conclusioni possono essere contestate, ma ciò non integra il vizio procedurale. Sul piano della sicurezza statica, il funzionario ha risposto richiamando la competenza della Città Metropolitana; inoltre i gestori hanno presentato una relazione di collaudo statico e il richiedente è tenuto a produrre solo la documentazione prevista dal d.lgs. n. 259/2003, non quella del testo unico edilizia.

Le antenne, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, non soggiacciono in linea di principio alla ordinaria normativa sulle distanze. Quanto alla tutela della salute, in atti è il parere positivo dell’ARPA, che ha considerato tutti gli elementi rilevanti ed escluso campi dannosi anche in riferimento alla scuola. L’assenso tacito, si precisa, non può essere escluso per il solo difetto delle condizioni sostanziali di accoglimento.

Sul piano processuale, il ricorso introduttivo è tardivo: l’impianto era ultimato dal gennaio 2021 e i residenti, proprietari di immobili vicini, ne avevano contezza. L’uso del termine improcedibile in luogo di inammissibile è una mera svista lessicale. Le azioni di mero accertamento a tutela di interessi legittimi sono precluse quando è possibile impugnare il provvedimento. I motivi aggiunti, diretti solo a costruire un motivo indiretto di illegittimità della S.C.I.A., difettano di un interesse concreto e attuale, non essendo le opere asserite abusive pertinenti alla porzione di terrazzo su cui insiste l’antenna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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