Sospensione aiuti OCM per indagine da frode: atto dovuto e natura cautelare (TAR Sicilia n. 318 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando un’organizzazione di produttori del settore ortofrutta è oggetto di indagine da parte di un’autorità nazionale per un’accusa di frode riguardante gli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro è tenuto a disporre la sospensione del riconoscimento e dei pagamenti ai sensi dell’art. 60, comma 1, del regolamento delegato (UE) n. 891/2017, fino al completamento degli accertamenti. Il provvedimento di sospensione costituisce atto dovuto, privo di margini discrezionali, e ha natura cautelare e interinale. La sua legittimità non è inficiata né dalla successiva rateizzazione del debito tributario né dalla sospensione degli accertamenti fiscali, che attengono al completamento delle verifiche e non elidono l’avvio dell’indagine per frode. Il dies ad quem della misura è individuato nel completamento degli accertamenti ex art. 60, non nel termine di dodici mesi previsto dall’art. 59, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Il Fatto

Un consorzio riconosciuto come organizzazione di produttori nel settore ortofrutta impugnava davanti al TAR Sicilia quattro decreti dirigenziali assessoriali, adottati tra il 2020 e il 2023, con cui era stato sospeso per dodici mesi il riconoscimento e i pagamenti in itinere degli aiuti. I provvedimenti si fondavano sugli esiti di un verbale di constatazione dell’Agenzia delle Entrate e sugli atti di un’indagine della Guardia di Finanza delegata dalla Procura, riguardanti presunte fatturazioni inesistenti.

Il ricorrente contestava la sopravvenuta inefficacia degli accertamenti tributari, la qualificazione della vicenda come frode e l’asserito superamento del limite dei dodici mesi. Nel corso del giudizio chiedeva un rinvio della trattazione, avendo riportato assoluzione nel processo penale perché il fatto non sussiste.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio, rilevando che l’assoluzione penale del 2024 non incide sulla legittimità della sospensione, data la sua natura di provvedimento cautelare e interinale, secondo quanto già affermato dal CGARS. Ha poi disatteso l’eccezione di estromissione della Guardia di Finanza, poiché oggetto di impugnativa erano anche gli atti del Nucleo di polizia economico finanziario.

Nel merito, il TAR ha richiamato integralmente la sentenza n. 126 del 2023 del CGARS, resa tra le stesse parti, secondo cui in presenza di fatturazioni non corrispondenti a reali operazioni sussiste un aumento artificioso della produzione e, in presenza di un’indagine in corso, la sospensione dei pagamenti costituisce atto dovuto. I provvedimenti impugnati, anch’essi cautelari, muovono dalla medesima indagine per frode.

Il Tribunale ha escluso che la sospensione degli accertamenti disposta dalla commissione tributaria nel 2019 potesse rilevare, essendo intervenuta prima dell’adozione degli atti e avendo riguardato solo due delle tre annualità. Quanto alla rateizzazione del debito tributario, essa concerne unicamente il rapporto fiscale e non incide sull’accertamento del carattere fraudolento della condotta né sulla misura degli aiuti, calcolata sul valore della produzione commercializzata ai sensi degli artt. 22 e 23 del regolamento delegato 2017/891.

Il Collegio ha inoltre ribadito che l’Amministrazione ha applicato l’art. 60 e non l’art. 59 del regolamento, con la conseguenza che il termine finale della sospensione va individuato nel completamento degli accertamenti e non nei dodici mesi. La natura cautelare collega l’adozione della misura all’avvio delle indagini, non alla loro conclusione, e il provvedimento prevede la revoca all’esito del contenzioso. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono stati quindi rigettati, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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