Decadenza da SCIA commercio su area pubblica e sospensione per malattia tardiva (TAR Toscana n. 1892 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dagli effetti della SCIA per l’esercizio del commercio su area pubblica, disposta per il mancato utilizzo del posteggio per periodi complessivamente superiori a quattro mesi nell’anno solare, non è impedita dalla malattia certificata che il titolare abbia comunicato al SUAP oltre il termine di dieci giorni dall’inizio della sospensione. Il termine decadenziale posto dall’art. 87, comma 2, lett. “a”, L.R. Toscana n. 62/2018 è condizione per sottrarre il periodo di inabilità al computo dei quattro mesi, e la comunicazione tardiva non produce alcuna sanatoria dei periodi di chiusura ingiustificata. Il contrasto tra la disciplina regionale e la Direttiva 2006/123/CE va allegato in termini specifici, non mediante deduzioni generiche, e la sospensione feriale dell’attività giudiziaria non incide sull’operatività del titolo. La manifesta infondatezza del ricorso comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune di Livorno aveva dichiarato la decadenza dagli effetti della SCIA rilasciata per lo svolgimento di attività di commercio su area pubblica. Il provvedimento si fondava sulle risultanze dei controlli della Polizia Municipale, da cui emergeva il mancato utilizzo del posteggio per periodi superiori a quelli consentiti dalla L.R. Toscana n. 62/2018. Preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, l’atto non era stato preceduto da memorie difensive dell’interessata.
La ricorrente deduceva l’indeterminatezza delle contestazioni, l’incidenza di una grave situazione di salute e familiare, l’illiceità del limite temporale rispetto alla Direttiva Bolkestein e il difetto di motivazione, lamentando che il Comune non avesse considerato le sospensioni succedutesi nel periodo di riferimento. Il Comune si costituiva, ricostruendo la sequenza di richieste di sospensione volontaria, certificati medici e controlli, e rilevando la chiusura continuativa del banco in assenza di giustificazioni. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato e concentra l’attenzione sul certificato medico trasmesso il 14 dicembre 2022. La sua irrilevanza discende dalla tardività della comunicazione: l’art. 87, comma 2, lett. “a”, L.R. n. 62/2018 sottrae al computo dei quattro mesi solo la malattia certificata e comunicata al SUAP entro dieci giorni dall’inizio della sospensione. La trasmissione a distanza di un mese dalla notifica della decadenza non soddisfa il requisito.
Il TAR aggiunge una considerazione autonoma: anche a prescindere dal profilo temporale, il certificato del 25 ottobre 2022 non copre il periodo compreso tra la scadenza dell’inabilità attestata dal certificato del 27 gennaio 2022 e la data del nuovo certificato. Ne deriva una “scopertura” di sette mesi, che di per sé giustifica il provvedimento ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. “c”, L.R. Toscana n. 62/2018.
Le censure sulla Direttiva 2006/123/CE sono respinte perché formulate in modo generico, senza indicazione delle disposizioni violate e del superiore interesse che l’Amministrazione avrebbe dovuto perseguire. Analogo rilievo colpisce il richiamo alla pandemia: il periodo di chiusura ingiustificata si colloca nel 2022, quando lo stato di emergenza era già cessato. Quanto alla sospensione feriale, il Collegio ne esclude l’applicabilità, trattandosi di istituto proprio dell’attività giudiziaria.
La Corte ritiene inoltre non allegato il nesso tra l’inserimento della ricorrente nel percorso “codice rosa” e l’impedimento all’esercizio dell’attività. Il ricorso è quindi respinto. Dalla manifesta infondatezza deriva la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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