Porto d’armi: onere probatorio e discrezionalità prefettizia nel rinnovo (TAR Calabria n. 195 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi costituiscono una deroga al divieto generale di detenzione delle armi e non integrano un diritto assoluto, dovendosi riconoscere soltanto a fronte della piena sicurezza circa il buon uso. Sull’istante grava l’onere di provare il dimostrato bisogno dell’arma, inteso come rischio concreto e attuale di essere vittima di fatti delittuosi. Tale bisogno non si desume dal tipo di attività o professione svolta, dagli interessi patrimoniali né dall’ubicazione dell’abitazione. All’Autorità di pubblica sicurezza è rimessa un’ampia discrezionalità tecnica, con giudizio prognostico probabilistico sul pericolo di abuso, che non richiede certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma un attendibile grado di verosimiglianza. Ne consegue che il diniego può essere sorretto da una motivazione sintetica, purché esterni le ragioni sostanziali del percorso valutativo. L’omessa audizione del richiedente non integra illegittimità, esaurita la garanzia partecipativa con il deposito di memorie ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di porto d’armi di pistola sin dal 1992, presentava istanza di rinnovo del titolo per difesa personale, rappresentando i rischi connessi alla propria professione, ai frequenti spostamenti notturni in zone periferiche, al trasporto di materiale prezioso e all’abitazione in luogo isolato, oltre ad essere stato vittima di danneggiamenti. La Prefettura comunicava i motivi ostativi e, quindi, adottava il provvedimento di diniego, rilevando l’assenza di elementi utili a ritenere sussistente un pericolo attuale e concreto per l’incolumità del richiedente.

Il privato impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, lamentando il difetto di motivazione, l’omesso esame delle circostanze addotte, il difetto di istruttoria e la mancata audizione personale, nonostante si fosse dichiarato disponibile nella memoria procedimentale. Le amministrazioni intimate chiedevano il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la materia è disciplinata dagli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 e il potere di rilascio costituisce deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975. Riprendendo i principi della Corte costituzionale n. 440 del 1993 e di Consiglio di Stato n. 7420 del 2022, il TAR ribadisce che il titolo può essere riconosciuto solo a fronte della perfetta sicurezza del buon uso, per scongiurare rischi anche solo potenziali per l’ordine pubblico.

La valutazione prefettizia ha natura prognostica e si sostanzia in un ragionamento di tipo probabilistico: non si richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una verosimiglianza idonea a rendere “più probabile che non” il pericolo di abuso. Ne deriva che la motivazione del diniego può essere “poco elaborata”, essendo sufficiente che siano evincibili le ragioni sostanziali della scelta, come nella specie.

Nel merito, il Collegio osserva che la Prefettura ha valutato le circostanze allegate come inidonee a provare l’attualità dell’assoluto e certo bisogno di circolare armato, non risultando denunce, esposti o querele per nuovi episodi. Viene richiamato l’orientamento (Consiglio di Stato n. 3189 del 2023, n. 822 del 2023, n. 720 del 2023) secondo cui il bisogno dell’arma non può desumersi dalla tipologia di attività, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare somme. La giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 4274 del 2024) esclude inoltre che i precedenti rinnovi ingenerino affidamenti, subendo il titolo un controllo assiduo all’atto del rinnovo periodico, con possibilità di riconsiderazione discrezionale anche alla luce di mutati indirizzi di sicurezza.

Quanto alla partecipazione, l’art. 10-bis assicura al privato la garanzia mediante deposito di memorie, what avvenuto; l’audizione personale non è contemplata dalla norma e si sarebbe risolta in un contributo meramente facoltativo, privo di ulteriori elementi rispetto a quelli già dedotti.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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