Revoca del permesso di lungo soggiorno e obbligo di esame dei gravi (TAR Toscana n. 1893 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la natura vincolata del provvedimento non esime l’Amministrazione dall’esame delle osservazioni procedimentali con cui lo straniero alleghi gravi e comprovati motivi di salute a giustificazione dell’assenza dal territorio. La clausola di salvezza contenuta nell’art. 9, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998 e nell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 integra un elemento costitutivo della fattispecie, il cui accertamento è imposto all’Amministrazione. Il provvedimento che dichiari aprioristicamente irrilevanti tali deduzioni è illegittimo per omesso esame e va annullato, con salvezza della riedizione del potere.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentava istanza di aggiornamento del titolo per motivi di lavoro subordinato. Nel corso dell’istruttoria la Questura rilevava un’assenza dal territorio italiano dal 13.02.2021 al 29.04.2023 e, con comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990, preannunciava la revoca.
La ricorrente depositava osservazioni, documentando una patologia vertebrale con riacutizzazioni dolorose e la necessità di cure e riabilitazione nel Paese di origine, con ricovero ospedaliero nel periodo di assenza. L’Amministrazione respingeva comunque l’istanza e revocava il titolo di lungo soggiorno, disponendo contestualmente il rilascio di un permesso ordinario. La domanda cautelare era respinta per carenza di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente l’ordine di scrutinio dei motivi, richiamando il principio dell’Ad. Plen. n. 5 del 27 aprile 2015. Poiché il secondo motivo censura l’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali e tale vizio è logicamente prodromico rispetto alla censura sull’apprezzamento dei motivi di salute, il secondo motivo va esaminato per primo.
Nel merito, il provvedimento impugnato aveva dichiarato che nessuna osservazione poteva essere accolta, perché la fattispecie rientrerebbe tra gli atti dovuti e privi di discrezionalità. Il Tribunale ritiene l’impostazione erronea: la normativa di riferimento fa salva la dimostrazione di gravi e comprovati motivi che giustifichino l’assenza, come si ricava dall’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 e dall’art. 9, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998.
Ne deriva che l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno esaminare i profili dedotti in sede procedimentale, onde verificare se essi integrassero la clausola di salvezza. L’atto dovuto non si sottrae dunque all’onere di contestualizzazione sistematica delle risultanze istruttorie.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con salvezza della riedizione del potere. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie. Il Collegio liquida inoltre il compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, applicando i valori minimi e il dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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