Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1558 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ove la parte ricorrente dichiari prima che la causa sia trattenuta in decisione il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio, il giudice è tenuto a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il principio dispositivo impedisce al Collegio di procedere d’ufficio e di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La declaratoria opera anche quando il ricorso sia integrato da motivi aggiunti, restando assorbita ogni altra questione. La pronuncia in rito non implica esame del merito e giustifica, per la peculiarità della vicenda, la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, alunno di un istituto di istruzione superiore, ha impugnato il verbale del Consiglio di classe che ne aveva deliberato la non ammissione agli esami di Stato per l’anno scolastico 2023-2024, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, deducendo vizi di motivazione e il mancato rispetto dei bisogni educativi speciali e del piano educativo concordato.

Con decreto monocratico il Tribunale ha accolto la misura cautelare e disposto il riesame del giudizio. Il Consiglio di classe, riunitosi in esecuzione del decreto, ha confermato la non ammissione. Il nuovo giudizio è stato impugnato con motivi aggiunti, ai quali è seguita la reiezione della nuova istanza monocratica e, in sede collegiale, l’accoglimento della misura cautelare con ammissione con riserva alla sessione straordinaria. Espletata la sessione, il ricorrente è stato dichiarato non diplomato con provvedimento non impugnato. All’udienza pubblica la parte ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa a verbale dalla parte ricorrente e ne ha tratto le conseguenze processuali. Il punto di diritto attiene ai poteri del giudice amministrativo di fronte alla rinuncia alla decisione manifestata prima che la causa sia trattenuta in decisione.

Il Tribunale ha richiamato il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. A tale dichiarazione segue la doverosa e obbligata presa d’atto del giudice.

Il Collegio ha escluso qualsiasi margine di iniziativa officiosa: il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve pertanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Sul punto sono richiamati, ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023 e sentenza n. 7816/2022.

Su questa base il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia resta sul piano processuale e non investe la legittimità degli atti impugnati né l’esito della sessione straordinaria.

Quanto alle spese, la peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio hanno giustificato la compensazione tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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