Emersione: preavviso al solo datore e diniego per attesa occupazione (TAR Toscana n. 1894 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 d.l. n. 34/2020, qualora l’amministrazione ritenga di respingere l’istanza per ragioni attinenti alle condizioni del datore di lavoro, l’obbligo di comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 è assolto con la comunicazione indirizzata al solo datore, unico soggetto che con la propria istanza ha dato impulso al procedimento. La normativa di regolarizzazione, di carattere eccezionale e restrittivo, non prevede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103 cit., nella parte in cui esclude ipotesi ampliative legate alle condizioni del datore, essendo la disciplina orientata a garantire la controllabilità della procedura e a prevenire condotte abusive.
Il Fatto
In data 5 agosto 2020 il datore di lavoro presentava domanda di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, in favore di un lavoratore extracomunitario addetto alle esigenze domestiche del proprio nucleo familiare. L’Ispettorato territoriale del Lavoro esprimeva parere negativo: il reddito del datore, pari a € 18.800,00, risultava inferiore alla soglia richiesta dall’art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020. Su tale base la Prefettura respingeva l’istanza, dopo preavviso di diniego comunicato al solo datore.
Il lavoratore, rimasto all’oscuro del rigetto e perso il lavoro nell’estate 2022, otteneva l’ostensione dell’atto solo in data 26 gennaio 2023 e presentava istanza di riesame, respinta il 9 marzo 2023. Proponeva quindi ricorso lamentando l’omessa comunicazione del preavviso di diniego anche a sé e la mancata previsione del permesso per attesa occupazione in caso di reddito insufficiente del datore, con prospettata incostituzionalità della disciplina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta entrambi i motivi. Sul primo, richiamando TAR Campania, Napoli, n. 681 del 27 gennaio 2025 e, in senso analogo, TAR Lazio n. 16449/2024, osserva che la comunicazione del preavviso di rigetto al solo datore integra il rispetto dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Le ragioni ostative attenevano alla mancanza del reddito del datore, profilo rispetto al quale il lavoratore non avrebbe potuto fornire alcun utile elemento. Quanto al reddito della figlia del datore, la circostanza resta priva anche di un mero principio di prova.
Sul secondo motivo, la disciplina sull’emersione del 2020, integrata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020, correla il rilascio del permesso per attesa occupazione all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro munito dei requisiti di legge. In difetto di sufficiente capacità economica del datore non sussistono i presupposti di regolarità dell’istanza, e dunque il titolo non può essere rilasciato.
Il Collegio richiama sul punto TAR Toscana n. 15 del 14 gennaio 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 8422 del 17 dicembre 2021, TAR Toscana n. 1686 del 22 dicembre 2021, TAR Calabria, Catanzaro, n. 41 del 17 gennaio 2022 e TAR Lombardia, Milano, n. 2424 del 4 novembre 2021, ribadendo il carattere eccezionale e restrittivo della normativa, limitata ai casi e ai tempi da essa stabiliti.
Quanto alla dedotta incostituzionalità, il Collegio la ritiene priva di fondamento: la norma è ragionevolmente orientata a garantire la piena controllabilità della procedura di regolarizzazione ed esclude ipotesi ampliative legate alle peculiari condizioni del datore, che potrebbero favorire condotte abusive e un incremento non preventivabile di soggetti privi di occupazione e di fonti legittime di sostentamento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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