Transito nei ruoli civili: obbligo di motivazione sulla sede di assegnazione (TAR Puglia n. 1555 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, la determinazione della sede di prima assegnazione deve essere sorretta da motivazione adeguata e da istruttoria completa. Le esigenze funzionali della Forza Armata, pur prevalenti in astratto, non esimono l’Amministrazione dal contemperarle con le documentate esigenze di salute, familiari ed economiche dell’interessato, valorizzando le possibilità di deroga previste dall’Annesso 2 alla circolare ministeriale. L’atto che si limiti a coprire le sedi più sguarnite, senza dare conto della necessità effettiva di quella specifica sede e dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti, è inidoneamente motivato e va annullato, con obbligo di riedizione del potere. Il transito non è assimilabile a una nuova assunzione e postula la continuità del rapporto di impiego, con conseguente sindacabilità delle scelte dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare, veniva giudicato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idoneo in modo permanente al servizio incondizionato e idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Chiedeva quindi di transitare in tali aree e di essere assegnato a una sede nella regione di ultimo servizio.
La Direzione Generale per il Personale Civile respingeva l’istanza relativa alla sede di prima assegnazione e individuava una sede diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio. Il militare impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione della legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché la falsa applicazione dell’art. 930 d.lgs. n. 66/2010 e del d.P.R. n. 90/2010, con richiesta di trasferimento a Taranto o, in subordine, di rinnovazione dell’attività amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare rimette a un decreto ministeriale modalità e procedure del transito; il D.M. 18 aprile 2002 non precisa i criteri di individuazione della sede di prima assegnazione; la circolare ministeriale del 25 luglio 2023, all’art. 7 e all’Annesso 2, fissa le esigenze funzionali di Forza Armata come prioritarie, ma ammette deroghe per gravi situazioni personali e per esigenze di elevata protezione sociale.
Il TAR riconosce che l’interesse pubblico alla funzionale distribuzione del personale è in linea generale prevalente su quello privato del dipendente. Tuttavia, l’art. 3 della legge n. 241/1990 impone una motivazione espressa, univoca e comprensibile, tanto più necessaria quanto più l’atto incide sulla sfera personale, familiare ed economica di soggetti con problematiche di salute, già maturi e con retribuzioni non elevate. Il trasferimento a centinaia di chilometri non è la prima assegnazione di un neoassunto, ma un provvedimento che postula la continuità del rapporto, come chiarito da Cons. Stato, Sez. II, n. 8136 del 2022.
Il Collegio richiama due pronunce del TAR Lazio, Roma, I-bis, n. 9606/2025 e n. 176/2025: la prima censura la motivazione non pertinente rispetto alle esigenze di salute e alle difficoltà economiche, che possono integrare le esigenze di elevata protezione sociale; la seconda ribadisce che il transito non è assimilabile a una nuova assunzione ed è sindacabile dal giudice amministrativo.
Il TAR fissa quindi lo standard motivazionale interpretando l’Annesso 2 non atomisticamente, ma in rapporto all’intera circolare e agli Annessi riferibili alle altre Forze Armate, per evitare illogiche disparità di trattamento. La nota ministeriale del 5 giugno 2024, applicabile secondo il principio del tempus regit actum, conferma tale linea ermeneutica e detta un regime più favorevole per il personale con profilo tecnico.
Gli atti impugnati risultano pertanto inidoneamente motivati sulla determinazione della sede: non danno conto della necessità effettiva di quella specifica sede né dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti, riferibili alla regione di ultimo servizio o a regioni limitrofe. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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