Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Toscana n. 164 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando la sentenza di condanna sia stata notificata all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, sempre che il titolo sia passato in giudicato secondo l’attestazione di cancelleria. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento può essere nominato sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Un docente ha agito davanti al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docente, prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e delle spese di lite.

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, il pagamento degli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione alle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con vittoria delle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata all’Amministrazione presso la sede e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il titolo è inoltre passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice di merito.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza di ottemperanza.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato dall’Amministrazione nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. La regolamentazione delle spese ha seguito la soccombenza, con liquidazione in favore del ricorrente e distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *