Servizio interno in Fondazione lirica è preferenza, non titolo di merito (Cons. Stato n. 2742 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che attribuisce un punteggio aggiuntivo per il servizio pregresso svolto presso l’ente che bandisce la selezione è illegittima quando il CCNL e il Regolamento di selezione qualificano quel servizio come mero titolo di preferenza a parità di merito. Il bando non può derogare alla cornice normativa sovraordinata, perché la discrezionalità amministrativa si esercita entro e non oltre il perimetro delle fonti che la vincolano. Anche a prescindere dal profilo contrattuale, il criterio è irragionevole e sproporzionato ove attribuisca al servizio interno un peso superiore a quello riconosciuto a esperienze pluriennali maturate presso enti omologhi, alterando la parità di trattamento tra candidati interni ed esterni. L’illegittimità della sola clausola non impone il rinnovo integrale della procedura concorsuale.

Il Fatto

La Fondazione Teatro Lirico di Cagliari indice un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente nei servizi generali. L’art. 10 del bando prevede l’attribuzione di 0,50 punti per ogni mese di servizio prestato presso la Fondazione con mansioni attinenti a quella messa a concorso. Il candidato collocato al secondo posto impugna la graduatoria e la clausola, contestando anche il possesso dei requisiti del primo classificato e la valutazione dei titoli; il primo classificato propone ricorso incidentale.

Il TAR Sardegna accoglie il ricorso principale, annulla i cinque punti aggiuntivi attribuiti al controinteressato e respinge l’incidentale. Il candidato pretermesso appella, articolando sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto l’ammissibilità del ricorso introduttivo. La clausola del bando è divenuta lesiva solo nel momento della sua concreta applicazione, quando ha inciso con un punteggio specifico sulla posizione del ricorrente: prima di allora la lesione non era attuale.

Nel merito, il Regolamento di selezione rinvia al CCNL, che all’art. 1 stabilisce che l’aver prestato servizio nella Fondazione per almeno diciotto mesi costituisce soltanto titolo di preferenza a parità di merito. La norma contrattuale è tassativa e non lascia margini discrezionali: il servizio interno non può trasformarsi in un titolo che genera vantaggio competitivo nella fase valutativa. L’art. 10 del bando sovverte questa logica e la natura stessa della selezione aperta.

La Sezione non si limita al profilo della violazione. Rileva che il meccanismo, anche a prescindere dal vincolo contrattuale, è irragionevole e sproporzionato. Il confronto è testuale: per esperienze tra sette e nove anni presso altri datori di lavoro sono previsti tre punti, quattro se presso altre Fondazioni lirico-sinfoniche; il massimo per oltre nove anni è di quattro o cinque punti. Al servizio interno vengono invece attribuiti sei punti all’anno, con un tetto di dodici. Ne segue che gli otto mesi complessivi dell’appellante hanno prodotto cinque punti, che non sarebbero stati riconosciuti neppure per quasi quarant’anni di attività presso altra Fondazione. Il vizio sostanziale è dunque autonomamente idoneo a determinare l’illegittimità della clausola.

Quanto alle censure residue, la Corte ritiene irrilevante il dedotto difetto di legittimazione del ricorrente a invocare il CCNL, poiché l’accoglimento riposa sulla sproporzione del criterio. Sul ricorso incidentale, la documentazione prova che l’esperienza del controinteressato come tecnico del suono su navi da crociera comprendeva stabilmente movimentazione, assemblaggio e smontaggio di strumenti e attrezzature, per oltre ventiquattro mesi. Corretta è anche l’attribuzione di quattro punti: l’art. 10 del bando valuta l’esperienza in anni e computa come annualità piena ogni anno con almeno sette mesi di servizio.

Il TAR ha infine correttamente ritenuto irrilevante il secondo motivo dell’incidentale, perché la decurtazione di cinque punti al primo classificato avrebbe comunque consentito al ricorrente di superarlo. L’annullamento integrale della procedura presupporrebbe l’accoglimento dell’incidentale, già escluso, e comunque non è necessaria la riedizione della selezione per il solo annullamento della clausola. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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