Superficie coperta impianti carburanti: aree verdi e parcheggi nel computo (Cons. Stato n. 1935 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie edilizie il termine per impugnare decorre dall’inizio dei lavori se si contesta l’an dell’edificazione, e dal completamento o dal grado di sviluppo dei lavori se si contesta il quomodo, salva la prova, anche presuntiva, dell’anteriore conoscenza del titolo lesivo. Il rilascio del permesso in variante non riapre i termini di impugnazione dell’originario titolo edilizio quanto ai profili già assentiti; le varianti non essenziali non incidono sulla procedibilità della domanda di annullamento. Ai fini del calcolo della superficie coperta ammissibile concorrono alla superficie totale le aree verdi, i parcheggi, i terrapieni e tutte le aree non edificate. L’esenzione dal computo è riservata alle sole pensiline a protezione dei distributori e non è estensibile agli autolavaggi dotati di copertura.

Il Fatto

Il titolare di un impianto di distribuzione di carburanti impugna la sentenza con cui il TAR Marche ha accolto il ricorso di un proprietario vicino e annullato il permesso di costruire a suo tempo rilasciatogli dal Comune. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria e compensato le spese. Propongono appello principale il titolare del permesso e appello incidentale il Comune, lamentando la ricevibilità del ricorso introduttivo, la sopravvenuta improcedibilità per mancata impugnazione dei titoli successivi e, nel merito, l’esclusione dal calcolo di aree verdi, parcheggi e autolavaggio. Il vicino, a sua volta, appella in via incidentale il capo che ha negato il risarcimento del danno da limitazione di veduta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello principale e quelli incidentali, confermando l’annullamento con parziale diversa motivazione. Sul piano processuale ritiene infondate le eccezioni di irricevibilità. Poiché le censure di primo grado attenevano al quomodo dell’intervento e non all’an, assume rilievo l’accesso documentale del 10 dicembre 2007: il ricorso, notificato l’8 febbraio 2008, è tempestivo. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 3654 del 2023.

Quanto all’improcedibilità per mancata impugnazione dei permessi successivi, la Corte qualifica le varianti come non essenziali, per la natura e le ridotte dimensioni degli interventi, e richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 891 del 2019: il permesso in variante è complementare e accessorio rispetto all’originario titolo e non riapre i termini per i profili già assentiti. Neppure la successiva acquisizione di area limitrofa determina improcedibilità, dovendo la legittimità del titolo valutarsi secondo il principio del tempus regit actum, e permanendo l’interesse per la domanda risarcitoria.

Nel merito la Corte applica l’art. 14 del regolamento regionale Marche n. 5/2004, che parametra la superficie coperta alla superficie totale dell’impianto, e l’art. 2 del medesimo regolamento. Diversamente dal primo giudice, ritiene che aree verdi, parcheggi, terrapieni e aree non edificate debbano computarsi nella superficie totale ai fini del calcolo del 10%. Non condivide invece la tesi dell’appellante sull’autolavaggio: l’esenzione è prevista espressamente solo per le pensiline coperte a protezione dei distributori, e non è estensibile agli autolavaggi coperti, che possono assumere dimensioni considerevoli. Il superamento del limite di superficie coperta resta dunque integrato. Sono invece inammissibili per difetto di interesse le censure avverso le considerazioni incidentali sulla incompatibilità con attività accessorie, motivate ad colorandum.

Sull’appello incidentale del vicino, la Corte ribadisce che la responsabilità aquiliana della p.a. non consegue automaticamente all’annullamento del provvedimento. Sul riparto dell’onere della prova opera il principio dispositivo e l’art. 2697 cod. civ., non il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento: grava sul danneggiato dimostrare fatto illecito, danno, nesso causale e colpa. Il lamentato pregiudizio da limitazione di veduta non è adeguatamente provato: la perizia è generica e le fotografie non mostrano una compressione significativa. L’interesse alla visuale panoramica, richiamando Cass. civ., Sez. II, n. 17922 del 2023 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 7464 del 2024, resta di regola di mero fatto, salvo pregiudizio effettivo e serio. Le spese del grado sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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