Carta docente e inottemperanza al giudicato: termine, commissario e diniego di astreintes (TAR Lombardia n. 320 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato di condanna dell’amministrazione presuppone la rituale notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina il pagamento entro un nuovo termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o osti altra ragione: l’esiguità del credito e i vincoli di bilancio del debitore pubblico integrano tale ragione ostativa.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a erogare in favore della parte attrice il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21.

La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva il 14.6.2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente agiva per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento per euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Ne deriva la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione al Ministero del termine di centoventi giorni dalla pubblicazione per eseguire integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione alla Sezione. Il compenso sarà liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Il Tribunale respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude l’astreintes quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Ad. Plen. n. 15 del 2014 in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso specifico rilevano le difficoltà legate ai vincoli normativi e di bilancio e l’esiguità del debito, che renderebbe la penalità eccessivamente afflittiva.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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