Qualificazione boschiva tra nozione sostanziale e sindacato sulla discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 1936 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area come bosco, ai fini dell’apposizione del vincolo paesaggistico, costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo se manifestamente illogica, arbitraria o frutto di evidente travisamento dei fatti. Alla nozione normativa, che richiede il requisito dimensionale e la copertura arborea forestale, si affianca una nozione sostanziale di bosco: sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente, idoneo ad autorigenerarsi e a costituire elemento stabile della forma del territorio. Le radure di estensione inferiore alla soglia di legge non interrompono la continuità del bosco e sono ad esso assimilate, anche quando racchiuse da filari e arbusteti che presentino le caratteristiche di superficie boschiva. È inammissibile, per violazione del divieto di venire contra factum proprium, il motivo con cui l’appellante che abbia proposto il ricorso di primo grado ne eccepisca in appello l’inammissibilità dopo la soccombenza nel merito.

Il Fatto

I proprietari di alcuni fondi ricompresi in un piano di lottizzazione presentano istanza di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione. Nel corso del procedimento il Comune li informa che un sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato ha accertato la presenza, sui loro lotti, di un’area con le caratteristiche del bosco ai sensi dell’art. 4 della l.r. Lazio n. 39 del 2002, rendendo necessaria l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.

I proprietari producono una relazione tecnica di segno contrario; il Comune incarica un proprio tecnico, che conferma la natura boschiva, e sottopone la questione alla Direzione ambiente regionale. La Regione, con nota del 2011, conferma la qualificazione. Il ricorso proposto al TAR Lazio è respinto con sentenza n. 17256 del 2023; i proprietari appellano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo con cui gli appellanti deducono l’inammissibilità del ricorso di primo grado, per essere stata impugnata solo la nota regionale e non il provvedimento conclusivo. La censura è inammissibile: la parte che ha adito il giudice amministrativo e ha contrastato in primo grado l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune non può poi contestare in appello l’ammissibilità della propria impugnazione. Il comportamento contraddittorio integra abuso del diritto di difesa e viola il dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo ex art. 2, comma 2, c.p.a., secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 7533 del 2024.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004 richiama la definizione dell’art. 2 del d.lgs. n. 227/2001, oggi trasfusa nell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 34/2018, che richiede estensione non inferiore a 2.000 mq, larghezza media di 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento. L’art. 4, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 34/2018 assimila a bosco le radure e le superfici inferiori a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco. Sul piano regionale, l’art. 4, comma 3, lett. d), della l.r. n. 39/2002 fissa in 5.000 mq il limite delle radure assimilate.

Alla dimensione normativa si affianca la nozione sostanziale elaborata dalla giurisprudenza: il bosco è sistema vivente complesso, di apparenza non artefatta, tendenzialmente permanente e capace di autorigenerarsi, elemento proprio e stabile della forma del territorio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1462 del 2019; Cons. Stato, Sez. V, n. 3574 del 2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8242 del 2019). Il provvedimento certativo deve dare conto dei tratti biofisici dell’area tutelata.

La valutazione amministrativa è espressione di discrezionalità tecnica e il giudice non può sostituirsi all’amministrazione ove la scelta rientri tra quelle ragionevoli, ancorché opinabili. Nel caso concreto la motivazione regionale non è illogica: si fonda su plurimi accertamenti tecnici, su rilievi cartografici e ortofotografici e sulla continuità della vegetazione forestale, superando la perizia di parte. I filari e l’arbusteto non valgono a interrompere il complesso boschivo, e la radura resta assimilata al bosco. Quanto alle garanzie procedimentali, i ricorrenti hanno interloquito e depositato relazioni tecniche, sicché nessuna violazione si è verificata. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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