Condono edilizio: diniego legittimo per volume e fascia di rispetto ferroviario (Cons. Stato n. 1944 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 è legittimo quando il manufatto, per consistenza e destinazione, esula dall’ambito applicativo della sanatoria e ricade in fascia di rispetto ferroviario, ove non sia possibile l’autorizzazione in deroga. L’onere della prova circa la preesistenza legittima dell’opera e la data di realizzazione dell’abuso grava su chi presenta l’istanza di condono, non sull’amministrazione. Il giudice amministrativo non può esaminare un vizio di proporzionalità non dedotto in primo grado, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La domanda istruttoria volta a verificare la datazione dei manufatti è inammissibile se non sorretta da alcun principio di prova.
Il Fatto
Il ricorrente impugna dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, la nota con cui il Comune ha respinto in via definitiva l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per un opificio artigianale. L’istanza riguardava un capannone realizzato su un fondo nel quale, a seguito di esposto delle Ferrovie dello Stato, l’ufficio comunale aveva riscontrato l’accorpamento di tre manufatti in ferro, con copertura in lamiera e pavimentazione in calcestruzzo.
Il Comune aveva dapprima sospeso i lavori e poi ordinato la demolizione delle opere abusive ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001; aveva inoltre negato un permesso di costruire per l’opificio per contrasto con il PUC e per l’esistenza degli abusi. Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza n. 2637/2023, avverso la quale è proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale della condonabilità del manufatto. L’appellante sostiene che l’istanza riguarderebbe l’ampliamento di una preesistenza anteriore al 1967. La Sezione osserva però che non viene fornito alcun principio di prova sulla legittima preesistenza edilizia, circostanza del tutto omessa nella domanda di condono, riferita viceversa alla realizzazione di un nuovo capannone. Il motivo è quindi respinto.
Sul secondo motivo, relativo alla fascia di rispetto ferroviario, il Collegio rileva che il sopralluogo comunale del 2016, seguito all’esposto delle Ferrovie, ha accertato la presenza di manufatti nella fascia di rispetto, non suscettibili di autorizzazione in deroga per collocazione e consistenza. La motivazione del diniego risulta pertanto adeguata.
Il terzo motivo, che lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l’omessa pronuncia sul vizio di proporzionalità, non è accoglibile: tale vizio non risulta dedotto in primo grado.
La Sezione aggiunge un’autonoma ragione di rigetto. Il manufatto dichiarato nel 1994 era uno soltanto, di 121 mq., mentre nel 2016 sono stati rinvenuti tre capannoni per complessivi 776 mq., senza che sia possibile stabilire con certezza quale fosse quello oggetto dell’originaria istanza. In ogni caso il decreto legge n. 269/2003 non consentiva di regola la sanatoria di manufatti a destinazione non abitativa né di manufatti oltre 750 mc., a fronte di una volumetria stimabile in circa 3.000 mc.
Quanto alla domanda di istruttoria sulla preesistenza al 1967, il Collegio ribadisce che la dimostrazione della data di realizzazione dell’abuso è nella disponibilità di chi lo ha posto in essere e costituisce quindi un onere del richiedente la sanatoria. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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