Occupazione illegittima e risarcimento tra giurisdizione esclusiva e offerta di pagamento (TAR Sicilia n. 1946 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g), c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un immobile conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, purché sussista un collegamento anche mediato con l’esercizio della pubblica funzione. L’annullamento del solo provvedimento di occupazione d’urgenza, disposto per vizio delle garanzie partecipative, non travolge l’ordinanza di esproprio non impugnata, con la conseguenza che il bene deve ritenersi espropriato e non sono esperibili la restituzione né l’acquisizione sanante. Il danno da occupazione illegittima va liquidato per il periodo intercorrente tra il verbale di immissione in possesso e l’esproprio, commisurandolo alla quota di proprietà e detraendo quanto già corrisposto. Il giudice amministrativo, ex art. 34, quarto comma, c.p.a., ordina all’Amministrazione di formulare un’offerta di pagamento secondo i criteri fissati nella decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di erede di uno dei due originari comproprietari, agisce per il risarcimento del danno conseguente all’occupazione illegittima di un fondo sito nel territorio comunale. Con un primo ricorso erano stati impugnati due provvedimenti: l’ordinanza che aveva disposto l’occupazione temporanea e d’urgenza e l’ordinanza che aveva disposto l’espropriazione. Il Tribunale, con una precedente sentenza, aveva annullato la sola ordinanza di occupazione per un vizio di notificazione dell’avviso di immissione in possesso e per violazione delle garanzie partecipative, dichiarando inammissibile per genericità la domanda risarcitoria.
Gli originari ricorrenti avevano poi incardinato un giudizio risarcitorio davanti al giudice ordinario, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte d’appello aveva confermato, qualificando la vicenda come riconducibile all’esercizio di un pubblico potere. La causa è stata quindi riassunta davanti al TAR. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce anzitutto la portata del giudicato formatosi sulla precedente sentenza. L’annullamento riguardava soltanto l’ordinanza di occupazione d’urgenza, perché la motivazione si riferiva esclusivamente all’errore di notificazione dell’avviso di immissione in possesso e alla conseguente violazione delle garanzie partecipative. Nessuna pronuncia era stata adottata sull’ordinanza di esproprio, non impugnata sul punto: il bene deve pertanto considerarsi espropriato.
Da ciò deriva l’impossibilità di ordinare la restituzione del fondo o l’acquisizione sanante ex art. 42 bis t.u. espr. La pronuncia di inammissibilità della precedente domanda risarcitoria, avendo natura meramente processuale, non impedisce la riproposizione della domanda, come già affermato dalla Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 341 del 2015.
Il Tribunale ricostruisce poi la giurisdizione. Richiamando l’art. 133, primo comma, lettera g), c.p.a. e l’indirizzo consolidato — tra cui Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 9 del 2007 e n. 12 del 2007 — afferma che spettano al giudice amministrativo le controversie relative ad attività di occupazione e trasformazione conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento ablatorio non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo. La domanda, nel suo contenuto sostanziale, si qualifica come richiesta di restituzione e risarcimento o, in alternativa, di acquisizione sanante e indennizzo.
Nel merito, la richiesta risarcitoria è parzialmente accolta in ragione dell’illegittimità dell’occupazione per il periodo tra l’immissione in possesso e l’esproprio. Il quantum va commisurato alla quota di proprietà, incerta nella complessiva situazione dominicale anteriore all’esproprio, con detrazione pro quota delle somme già corrisposte e assumendo quale valore del terreno quello risultante dalla consulenza esperita in sede civile. In applicazione dell’art. 34, quarto comma, c.p.a., l’Amministrazione deve formulare al ricorrente un’offerta di pagamento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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