Cancellazione dall’elenco regionale operatori e titolo di possesso falso (TAR Calabria n. 2172 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la cancellazione dall’elenco regionale degli operatori disposta dall’Amministrazione quando difetta il titolo di possesso qualificato dei terreni sui quali si esercita l’attività autorizzata. Il presupposto dell’iscrizione e dell’autorizzazione va accertato con riferimento alla sua effettiva consistenza, e non alla sola allegazione documentale prodotta dall’interessato. Ove il titolo posto a fondamento dell’attività risulti falso, in esito ad accertamento penale non ancora definitivo ma non contestato nel suo nucleo essenziale, l’Amministrazione può revocare l’autorizzazione e disporre la cancellazione, restando irrilevante la mera pendenza del giudizio di impugnazione quando l’interessato non ne abbia censurato l’accertamento costitutivo.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la comunicazione con cui la Regione ha disposto la sua cancellazione dall’elenco degli operatori del settore, la nota di trasmissione al Comune e il provvedimento con cui quest’ultimo ha revocato l’autorizzazione all’attività. Alla base dei provvedimenti vi è la ritenuta scadenza del contratto di comodato registrato che, secondo l’Amministrazione, costituiva il titolo di possesso dei terreni su cui era stata avviata l’attività.

Il ricorrente deduce la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e della disciplina regionale di settore, oltre all’eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, e censura l’illegittimità dell’atto presupposto. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite; ha spiegato intervento ad opponendum il soggetto destinatario delle condotte contestate. In sede cautelare la tutela interinale è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sul presupposto comune ai provvedimenti impugnati, individuato nell’assenza di un titolo certo che attribuisca al ricorrente un diritto sui beni oggetto dell’attività revocata. La verifica non riguarda la correttezza formale dell’istruttoria, ma la sussistenza effettiva del requisito sul quale l’iscrizione e l’autorizzazione si fondano.

Rileva il Tribunale che è pacifico in causa come il documento originale del contratto di comodato, asseritamente registrato e con scadenza futura, non sia stato prodotto nelle competenti sedi amministrative. La mancata esibizione dell’originale priva l’interessato del supporto documentale sul quale si regge la sua tesi difensiva.

Assume rilievo decisivo l’accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale ordinario che ha condannato il ricorrente per i reati di cui all’art. 489 cod. pen. in relazione agli artt. 478 e 482 cod. pen., per avere allegato, a sostegno delle proprie ragioni, un contratto di comodato con scadenza futura risultato falso. Il Collegio non ignora che la sentenza non è definitiva, ma valorizza un dato processuale specifico: nell’atto di appello la difesa non ha censurato l’accertamento di falsità del contratto, limitandosi a sostenere la non punibilità del ricorrente quale mero utilizzatore e non autore del falso.

Da ciò il Tribunale deduce che il presupposto fondamentale degli atti impugnati non è stato smentito in corso di causa. L’assenza di un titolo valido sorregge l’intera sequela provvedimentale, sia regionale sia comunale, e rende infondate le censure di eccesso di potere, non essendo configurabile alcun difetto di istruttoria o di motivazione a fronte di un presupposto accertato e non contestato nel suo nucleo.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’interveniente nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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