Sanzione per inottemperanza alla demolizione e acquisizione dell’area: natura e presupposti (Cons. Stato n. 1260 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa o imprecisa indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area che sarà acquisita di diritto al patrimonio comunale in caso di inottemperanza non costituisce ragione di illegittimità dell’ordinanza stessa, poiché l’indicazione dell’area è requisito della distinta misura dell’acquisizione. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono atti vincolati e doverosi, per la cui adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata a chi abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di novanta giorni prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014, pur se l’inottemperanza sia accertata dopo. Si tratta di illecito ad effetti permanenti, il cui presupposto è l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il Fatto

Il proprietario di un complesso immobiliare in un comune emiliano ha impugnato davanti al TAR Emilia Romagna l’ordinanza con cui era stata disposta la demolizione delle opere abusive realizzate, consistenti nell’ampliamento di un fabbricato residenziale, dolendosi della qualificazione degli interventi come autonomi anziché come ampliamenti nel corso di una ristrutturazione. Con motivi aggiunti ha contestato la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 comminata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Con distinto ricorso ha impugnato l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e il provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime.

Il TAR, riuniti i ricorsi, li ha respinti. La decisione ha confermato la legittimità dei provvedimenti comunali, in linea con una precedente pronuncia del Consiglio di Stato che aveva già riconosciuto la legittimità del diniego di condono e dell’ordine di demolizione sulle stesse opere. Il proprietario ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio rileva il contrasto con un consolidato orientamento: l’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non inficia l’ordinanza di demolizione, giacché l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria. Richiama sul punto Cons. St., sez. IV, n. 5593 del 2013 e altre pronunce conformi.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività amministrativa doverosa. I relativi provvedimenti, compresa l’acquisizione, sono atti vincolati per i quali non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario. Si tratta di provvedimenti tipizzati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza e sull’abusività delle opere.

Sull’applicabilità temporale della sanzione pecuniaria, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023: la sanzione non può irrogarsi a chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014, abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di novanta giorni e sia risultato inottemperante, pur se l’inottemperanza sia accertata dopo. Nel caso concreto, relativo a ordini di demolizione del 29 settembre 2016 e del 21 maggio 2018, la sanzione risulta pienamente applicabile, essendo l’inottemperanza maturata dopo l’entrata in vigore della legge.

Sul terzo motivo, la Corte qualifica la fattispecie come illecito ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di novanta giorni assegnato con l’ordine di demolizione: presupposto della sanzione è l’accertamento dell’inottemperanza. L’acquisto del bene avviene ope legis, sicché l’atto di accertamento ha natura dichiarativa. Richiamati i principi della sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976, il Collegio ravvisa nella sanzione una finalità di prevenzione generale e speciale, volta a dissuadere dagli illeciti edilizi e a salvaguardare il territorio. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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