Revoca del divieto di detenzione armi e obbligo di istruttoria prefettizia (TAR Sicilia n. 1947 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui il privato chiede la revoca in autotutela del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni non è vincolante per l’Amministrazione, ma quando questa la riscontra con un provvedimento espresso che riesamina il quadro fattuale e acquisisce nuovi elementi, adotta un atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile e non mero atto confermativo. In tale sede l’Autorità prefettizia conserva ampia discrezionalità e può apprezzare il fatto nella sua dimensione storica a prescindere dall’esito del procedimento penale, perché la valutazione amministrativa ha finalità preventiva e non punitiva. Tuttavia il giudizio prognostico di inaffidabilità deve fondarsi su un’istruttoria adeguata e su una motivazione che dia conto delle ragioni dell’apprezzamento: il richiamo stereotipato al fatto storico non regge quando il procedimento penale si sia chiuso con archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., sul presupposto di una denuncia per il reato di minacce e del conseguente pericolo di abuso delle armi. Il provvedimento non era stato impugnato. Sopravvenuta l’archiviazione del procedimento penale, l’interessato ha presentato istanza di revoca della misura interdittiva, respinta dalla Prefettura con provvedimento motivato sul parere contrario dell’Arma dei Carabinieri, sulla permanenza del fatto nella sua dimensione storica e sulla distinzione tra valutazione amministrativa e giudiziaria.
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., con censure di carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il riesame in autotutela non è imposto da un obbligo generalizzato di provvedere, perché il potere di autotutela decisoria resta espressione di discrezionalità, anche nell’an. Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo per cui l’istanza di parte ha portata meramente sollecitatoria e non incide sul regime di decadenza dei termini di impugnazione.
Nel caso concreto, però, l’Amministrazione non è rimasta inerte: ha acquisito il parere del Comando Provinciale dei Carabinieri e ha valutato l’elemento sopravvenuto costituito dall’archiviazione. Da qui la qualificazione dell’atto come provvedimento di conferma in senso proprio, frutto di un rinnovato esercizio del potere, distinto dall’atto meramente confermativo che si limita a ribadire una volontà già espressa senza nuova ponderazione degli interessi. Il ricorso è quindi ammissibile.
Nel merito il Tribunale condivide l’orientamento sulla sostanziale autonomia tra accertamento penale e valutazione di pubblica sicurezza: il giudizio prognostico amministrativo è più stringente di quello di pericolosità sociale e può fondarsi anche su situazioni prive di condanna. L’Amministrazione può leggere il fatto nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità del richiedente.
Tale potere incontra però un limite nell’adeguatezza istruttoria e nella motivazione. Nel caso esaminato il fatto posto a base del divieto non è stato acclarato nella sua materialità già in sede penale: la richiesta di archiviazione, accolta dal GIP, ha evidenziato l’impossibilità di riscontri oggettivi, la genericità degli elementi e la deposizione del teste indicato dal querelante, che ha escluso di aver mai assistito a liti. Il richiamo prefettizio alla dimensione storica del fatto si risolve così in una palese carenza istruttoria, che si riverbera sul corredo motivazionale. L’Amministrazione ha utilizzato una formula stereotipata senza declinare le concrete ragioni dell’apprezzamento svolto in concreto.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per la Prefettura di una nuova e completa rivalutazione, connotata da idoneo approfondimento istruttorio e da una nuova determinazione adeguatamente motivata. Le spese sono integralmente compensate, tenuto conto della natura interpretativa delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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