La chiusura dell’esercizio di vicinato non sanziona le violazioni commesse nell’attività (TAR Liguria n. 194 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 146 della L. Reg. Liguria n. 1/2007 consente al Comune di disporre la chiusura dell’esercizio di vicinato solo quando sia accertata la perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati con la SCIA all’atto dell’avvio dell’attività, non già quando siano commesse violazioni della disciplina settoriale nel corso dell’attività autorizzata. Il rinvio al Capo III della medesima legge regionale riguarda il procedimento di apertura e la dichiarazione di conformità ai regolamenti locali, non le inosservanze successive. Le violazioni commesse durante lo svolgimento dell’attività trovano disciplina negli artt. 10 e 14 TULPS e nelle misure sospensive e sanzionatorie degli artt. 17-ter e 17-quater TULPS. L’adozione dell’ordine di chiusura sulla base di una normativa non pertinente integra falsa applicazione di legge e determina l’annullamento del provvedimento. La domanda risarcitoria è rigettata quando il pregiudizio non può qualificarsi ingiusto, essendo le contestazioni sostanzialmente fondate.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale operante in Genova nel settore della gastronomia d’asporto e della somministrazione aveva presentato SCIA nel settembre 2020 per il subentro nell’attività, dichiarando il possesso di tutti i requisiti prescritti. A partire dal novembre 2022 l’esercizio era stato sottoposto a numerose visite ispettive della Polizia Locale, in esito alle quali venivano contestate irregolarità in materia di allergeni, di vendita di alcolici oltre l’orario consentito dall’ordinanza sindacale n. 328/2017, di conservazione di alimenti e di esposizione di impianto pubblicitario.
Con provvedimento del marzo 2023 il Dirigente comunale, applicando l’art. 146, comma 1, lett. d) della L. Reg. Liguria n. 1/2007, dichiarava la decadenza dei benefici conseguiti a fronte della SCIA e ordinava la chiusura dell’esercizio dal giorno successivo alla notifica. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Liguria, articolando quattro motivi e chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Comune si costituiva in giudizio. In sede cautelare la Sezione accoglieva la domanda di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto l’assorbente profilo, dedotto con il primo motivo, della falsa applicazione dell’art. 146 della L. Reg. Liguria n. 1/2007. La disposizione richiamata prevede la chiusura dell’esercizio di vicinato qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo III.
Il TAR ritiene però che il rinvio a tale Capo non sia pertinente rispetto alle condotte contestate. Il Capo III, e segnatamente l’art. 18, non disciplina le inosservanze alla normativa annonaria, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare o sugli orari di vendita degli alcolici, bensì il procedimento per l’apertura degli esercizi di vicinato. La norma richiede che la SCIA contenga la dichiarazione del rispetto dei regolamenti locali e delle normative di settore, evidentemente riferita al momento dell’apertura segnalata.
Ne consegue che l’art. 146 non sanziona le inosservanze commesse durante lo svolgimento dell’attività, ma la perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi il cui possesso era stato dichiarato in vista dell’avvio. La chiusura presuppone dunque un difetto originario o sopravvenuto dei presupposti dichiarati, non un comportamento irregolare nel corso della gestione.
Il Collegio precisa che le violazioni concernenti lo svolgimento dell’attività trovano tuttora disciplina nel TULPS, che prevede la sospensione cautelare per il tempo necessario ad uniformarsi alle prescrizioni violate, la sanzione accessoria della sospensione e, in caso di abuso delle autorizzazioni di polizia, la revoca o la sospensione ai sensi degli artt. 10 e 14. La licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è qualificabile come autorizzazione di polizia e resta soggetta a tali misure, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dal TAR, tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 7989 del 2023 e TAR Liguria, Sez. I, n. 693 del 2020.
Il TAR sottolinea inoltre che gli artt. 10 e 14 TULPS sono specificamente richiamati dall’art. 10 del regolamento comunale di polizia annonaria di Genova, non citato nel provvedimento impugnato, il quale qualifica come abuso del titolo abilitativo la violazione reiterata delle condizioni del titolo e l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Da ciò l’illegittimità dell’atto, adottato sulla base di una normativa non pertinente.
La domanda risarcitoria è invece rigettata. Il Collegio rileva che le difformità igienico-sanitarie contestate erano effettivamente sussistenti e sono state sanate solo successivamente, e che non risultano annullati i verbali relativi alla vendita di alcolici in orario non consentito. Pertanto, al di là dell’erronea indicazione della normativa applicabile, il pregiudizio patito non può qualificarsi ingiusto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna del Comune.
Nota della Redazione
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