Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e cessazione della materia (TAR Lombardia n. 1961 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che la sopravvenienza processuale abbia integralmente soddisfatto la situazione soggettiva azionata. Quando residui una parziale insoddisfazione dell’interesse legittimo unitario fatto valere, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. È ammissibile la rinuncia del difensore a singoli motivi di impugnazione anche in difetto di specifica dichiarazione della parte, non richiedendosi tale forma se non per la rinuncia al ricorso. L’annullamento dell’atto di programmazione sanitario è inutile quando il ricalcolo del budget consegua già all’accertata caducazione del meccanismo di abbattimento.

Il Fatto

La ricorrente gestisce, nell’ambito della Città Metropolitana di Milano, due strutture ospedaliere accreditate con il Servizio sanitario regionale e a contratto con l’ATS per l’erogazione di prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. Con ricorso integrato da motivi aggiunti ha impugnato le deliberazioni regionali di programmazione sanitaria per gli esercizi 2020 e i contratti provvisori sottoscritti con riserva, chiedendo altresì la declaratoria di nullità o inefficacia di questi ultimi nelle parti applicative delle disposizioni contestate.

All’udienza straordinaria la ricorrente ha circoscritto l’interesse alla decisione al solo motivo relativo alla storicizzazione nel budget ricovero 2020 dell’abbattimento subito sul finanziato 2019, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse per gli altri motivi. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’esito processuale. La parte aveva invocato una declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere e parziale improcedibilità. Il Tribunale esclude il primo approdo: l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. richiede che la situazione soggettiva sia rimasta integralmente soddisfatta, mentre nella specie residuano profili di contenzioso sugli atti impugnati e permane una parziale insoddisfazione dell’interesse legittimo alla corretta programmazione dell’attività sanitaria.

Quanto al motivo superstite, concernente l’utilizzo del finanziato 2019 come base di calcolo del budget 2020, la Sezione richiama la propria giurisprudenza (TAR Lombardia, sez. V, n. 3041/2023, n. 3212/2023, n. 386 e 387/2024, n. 1622/2024). Una volta caducato il meccanismo di abbattimento contemplato dalla D.G.R. n. XI/2013/2019, il finanziato 2019 deve essere rideterminato in senso incrementale, epurandolo dalle decurtazioni scaturite dal tetto di sistema. Il ricalcolo del budget consegue già a tale caducazione, nella misura che determinerà la Regione, rendendo inutile la pronuncia annullatoria.

Per il resto, il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale richiama il principio dispositivo sostanziale che ispira il giudizio amministrativo (Cons. Stato, Ad. pl., n. 5/2015) e ritiene ammissibile la rinuncia del difensore a singoli motivi, non essendo richiesta analoga forma se non per la rinuncia al ricorso ex art. 84 cod. proc. amm. (Cons. Stato, sez. IV, n. 714/1999; sez. V, n. 3373/2021 e n. 5777/2023).

In definitiva, ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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