Professori a contratto e natura autonoma del rapporto di insegnamento universitario (TAR Lombardia n. 1962 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
I contratti stipulati dalle università ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010 per lo svolgimento di attività di insegnamento danno luogo a un rapporto di lavoro autonomo di natura intellettuale, riconducibile agli artt. 2229-2238 cod. civ., e non a un rapporto di lavoro subordinato. La circostanza che i contratti siano stati reiterati per più anni accademici, o che il loro oggetto coincida con corsi interamente svolti dal docente, non costituisce indice di subordinazione né presunzione legale di simulazione della causa contrattuale. L’eventuale superamento dei limiti di durata dei rinnovi non consente la conversione del contratto a tempo indeterminato: nel quadro normativo vigente non opera alcuna presunzione relativa di subordinazione derivante dall’invalidità dei contratti. Resta fermo il principio per cui l’accesso ai ruoli universitari avviene per pubblico concorso, con la conseguenza che nessuna riqualificazione del rapporto può essere disposta dal giudice amministrativo.
Il Fatto
Una docente ha svolto, dall’anno accademico 2002/2003 e per sedici anni, attività di insegnamento di lingua e linguistica italiana presso un ateneo, in forza di una sequenza di contratti di docenza a tempo determinato. Con istanza del 18 dicembre 2019 ha chiesto all’università di regolarizzare la propria posizione, assumendola equiparabile a quella di un professore associato confermato a tempo pieno, di trasformare il rapporto a tempo indeterminato e di corrisponderle le relative spettanze e i pregiudizi patiti.
L’ateneo ha respinto la richiesta con una nota del marzo 2020, richiamando l’art. 23, comma 4, della legge n. 240/2010, secondo cui la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. La docente ha impugnato la nota e i regolamenti di ateneo, chiedendo in via principale la condanna al pagamento delle differenze retributive e, in via subordinata, un indennizzo ex art. 2041 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ateneo sulla domanda di accertamento del rapporto subordinato. L’eccezione è respinta: ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. il rapporto dei professori e ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, è in regime di diritto pubblico e le relative controversie spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
È invece accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, estromesso con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Respinta anche l’eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza: il significato delle censure emerge con sufficiente chiarezza e le domande sono specificatamente indicate.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la successione delle fonti in materia, dal d.P.R. n. 382/1980 al D.M. n. 242/1998, fino all’art. 23 della legge n. 240/2010. I contratti di docenza sono contratti di opera intellettuale che non determinano alcun vincolo di subordinazione né obbligo di esclusività. Diverse sono le prestazioni dei docenti di ruolo, tenuti ad attività di ricerca e a un monte ore didattico ben superiore, secondo l’art. 6 della legge n. 240/2010.
La reiterazione dei contratti non muta la qualificazione: la giurisprudenza esclude che essa possa valere come indice di subordinazione, mancando qualsiasi allegazione di uno scostamento tra contenuto contrattuale e concreto svolgimento del rapporto. Quanto al superamento dei limiti di rinnovo, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 4330 del 2023: non sussiste alcuna presunzione automatica di subordinazione, trattandosi di due accertamenti autonomi, né opera la tutela dell’art. 2126 cod. civ., che presuppone la validità del rapporto di lavoro.
Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità delle parti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento
- Art. 2126 c.c. – Prestazione di fatto con violazione di legge
- Art. 2229 c.c. – Esercizio delle professioni intellettuali