Ottemperanza al giudicato e spese vive non ricomprese nelle spese generali (TAR Sicilia n. 1963 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., il rimborso delle spese vive documentate e necessarie per l’attivazione del giudizio — rilascio di copie autentiche, notifica del titolo esecutivo, attestazione del passaggio in giudicato — non è ricompreso nelle spese generali. Queste ultime costituiscono una componente necessaria delle spese giudiziali, di misura predeterminata per legge e spettante automaticamente al difensore, destinata a coprire i costi indiretti e difficilmente documentabili dell’attività legale. Il pagamento del capitale, degli interessi e delle spese legali intervenuto in corso di causa non esaurisce l’obbligo di ottemperanza, che permane per le voci documentate residue. La penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando, per la peculiare situazione finanziaria dell’ente e l’esiguità delle somme residue, risulta manifestamente iniqua. Le spese di precetto non sono rimborsabili, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Messina, con sentenza n. 1577/2016, la condanna del Comune al pagamento di una somma per spese processuali, comprensiva di esborsi e compensi, oltre accessori. Il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione e la sentenza era passata in giudicato. Non avendo l’ente dato corso al pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
In costanza di giudizio il Comune ha versato la somma lorda di € 819,38. Il ricorrente ha eccepito che il pagamento non era integralmente satisfattivo, mancando il rimborso delle spese vive documentate e risultando versata, per errore, anche una somma a titolo di contributo previdenziale non dovuta. Il Comune ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima verificato la ritualità del ricorso, in presenza di notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha poi dato atto dell’adempimento parziale intervenuto in pendenza di giudizio, che non ha però esaurito l’obbligo dell’Amministrazione.
Il punto centrale riguarda la qualificazione delle spese vive. Il Comune sosteneva che esse fossero coperte dalle spese generali già liquidate. Il TAR ha respinto la tesi, richiamando l’ordinanza Cass. civ., sez. VI, n. 15985/2020: le spese generali sono componente necessaria delle spese giudiziali, di misura predeterminata per legge e spettanti automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica, perché destinate ai costi indiretti dell’attività legale. Le spese vive documentate seguono invece un regime diverso e richiedono un documento specifico che ne attesti l’esborso e l’ammontare.
Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nei limiti delle spese documentate successive all’emissione del titolo, entro novanta giorni, tenendo conto anche della somma versata per causali non dovute. Il Collegio ha escluso il rimborso delle spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla sola scelta del creditore.
Quanto alla penalità di mora, il TAR l’ha ritenuta manifestamente iniqua in ragione della peculiare situazione economico-finanziaria dell’ente e dell’esiguità delle somme residue. Ha quindi nominato, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il commissario ad acta, con compenso a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidazione con separato decreto. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL e dell’esiguità del residuo, con richiamo a Cass. civ., sez. II, ord. 14.10.2024, n. 26622 e a Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 2007, salvo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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