Uranio impoverito, nesso causale e onere della prova a carico dell’amministrazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 180 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di elementi statistici rilevanti — quali il servizio prestato in teatri operativi contaminati da uranio impoverito — e del rischio tipizzato dai D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità del militare deve considerarsi accertata. Spetta allora all’amministrazione dimostrare la sussistenza di fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, idonei a superare la presunzione di eziologia professionale. Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio e quello della C.M.O. sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali. Il termine semestrale per la domanda di riconoscimento decorre dalla diagnosi della patologia effettivamente oggetto di istanza, non da quella dell’infermità inizialmente riscontrata.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato dell’Esercito Italiano, aveva chiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali, ritenendole contratte durante missioni operative all’estero, in ambienti contaminati da munizioni contenenti uranio impoverito e da micro- e nano-particelle di metalli pesanti. A sostegno deduceva studi internazionali, la relazione finale della Commissione parlamentare d’inchiesta e l’esito di un esame bio-monitoraggio che evidenziava valori superiori alla media nazionale.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere di non dipendenza della patologia da causa di servizio. Il Ministero della Difesa, sulla base di quel parere, respingeva la domanda per intempestività della richiesta e per assenza di nesso causale. Il militare impugnava il decreto e il parere davanti al giudice amministrativo, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione del rischio tipizzato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto la pretesa del ricorrente di evocare in giudizio anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il parere del Comitato di verifica, pur endoprocedimentale, ha portata sostanzialmente provvedimentale ed è vincolante per l’amministrazione procedente, che non può sostituirsi al merito tecnico-sanitario. Va quindi impugnato unitamente al provvedimento finale, come confermato dal richiamo a Cons. Stato, sez. II, n. 2430/2025 e n. 3558/2022. È invece fondata l’eccezione di tardività della memoria erariale, depositata oltre i termini e perciò non considerata.
Nel merito il primo motivo è fondato. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, in particolare Cons. Stato, sez. II, n. 4604 del 2024 e n. 5013 del 2021: la mancanza di una legge scientifica universalmente valida non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, che può fondarsi su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. Una volta provata l’esposizione agli inquinanti, l’onere della prova si sposta sull’amministrazione, cui spetta dimostrare l’intervento di fattori esogeni esclusivi.
Lo stesso principio è ribadito da Cass., sez. lavoro, n. 12595 dell’8 maggio 2024, che richiama le Sezioni Unite n. 759 del 2017 in tema di particolari condizioni ambientali o operative. In presenza di rischio tipizzato e di correlazione concausale tra esposizione e patologia, grava sull’amministrazione la prova contraria.
I provvedimenti impugnati non si sono attenuti a tali principi. Il parere del Comitato ha negato la presunzione richiamando studi antecedenti alla relazione parlamentare, ha valorizzato l’uso dei dispositivi di protezione pur conoscendone l’inefficacia, non ha considerato gli esiti dell’esame sui valori di concentrazione di metalli pesanti e ha ipotizzato fattori personali di rischio senza indagare l’anamnesi del militare. Il ricorrente ha invece assolto al proprio onere, provando l’esposizione nei teatri operativi e la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti nelle proprie cellule.
Fondato è anche il secondo motivo. La domanda non è intempestiva: il termine semestrale dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 decorre dalla diagnosi della patologia più aggressiva, sopravvenuta dopo la prima, e non dalla prima diagnosi. I provvedimenti sono pertanto annullati, con rinnovata valutazione demandata all’amministrazione e spese poste a carico dei Ministeri resistenti. La sentenza precisa inoltre che l’annullamento di due atti presupposti comporta la rinnovazione dell’intera istruttoria tecnica, da svolgersi alla luce dei principi esposti.
Nota della Redazione
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